Art. 24. S e z i o n e 1. La sezione, articolazione di base del servizio, e' sede delle attivita' connesse con specifiche branche di una materia istituzionale o di una funzione strumentale ed e' affidata alla responsabilita' di un dirigente che opera, anche con rilevanza esterna di atti, nell'ambito delle direttive o deleghe emesse dal responsabile del servizio. 2. La sezione partecipa, quale unita' organizzativa specializzata, ad attivita' amministrative complesse contribuendo a renderne funzionale la gestione.