Art. 24.
                            S e z i o n e
 
  1.  La  sezione,  articolazione di base del servizio, e' sede delle
attivita'  connesse   con   specifiche   branche   di   una   materia
istituzionale  o  di  una  funzione  strumentale  ed e' affidata alla
responsabilita' di  un  dirigente  che  opera,  anche  con  rilevanza
esterna  di  atti,  nell'ambito  delle direttive o deleghe emesse dal
responsabile del servizio.
  2. La sezione partecipa, quale unita' organizzativa  specializzata,
ad   attivita'   amministrative  complesse  contribuendo  a  renderne
funzionale la gestione.