Art. 25.
                            U f f i c i o
 
  1. L'ufficio viene costituito con le modalita' di cui all'art.   4,
comma  4,  negli  ambiti  dei  servizi  o  delle  sezioni,  quando si
manifesti la necessita', anche temporanea, di  una  unita'  operativa
organica   di   dimensioni   funzionali  all'assolvimento  tecnico  o
specialistico di compiti omogeneamente  ordinati  da  affidarsi  alla
responsabilita' di un funzionario dell'ottava qualifica funzionale.
  2.  Gli  uffici  non  possono superare il numero di sei per ciassun
servizio e di due per ciascuna sezione.