Art. 25. U f f i c i o 1. L'ufficio viene costituito con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, negli ambiti dei servizi o delle sezioni, quando si manifesti la necessita', anche temporanea, di una unita' operativa organica di dimensioni funzionali all'assolvimento tecnico o specialistico di compiti omogeneamente ordinati da affidarsi alla responsabilita' di un funzionario dell'ottava qualifica funzionale. 2. Gli uffici non possono superare il numero di sei per ciassun servizio e di due per ciascuna sezione.