Art. 27.
                      Organizzazione funzionale
 
  1. Le direzioni  generali  dipendono  funzionalmente  dalla  Giunta
regionale.
  2.  Le strutture speciali, di cui all'art. 26, comma primo, secondo
le  aggregazioni  indicate  nell'allegata  tabella   "A",   dipendono
funzionalmente  dall'Ufficio  di Presidenza del Consiglio regionale e
dal Presidente della Giunta.
  3. Le competenze e le dotazioni organiche, distinte per  qualifiche
funzionali,  delle  strutture  di  cui  ai commi primo e secondo sono
determinate con l'atto di organizzazione di cui  al  successivo  art.
30.
  4. Le funzioni dirigenziali di consulenza, di ispezione e vigilanza
e  di  studio  e  ricerca  fanno  capo  alle  direzioni generali o ai
segretari generali. All'individuazione delle  posizioni  dirigenziali
di  staff  e  alla  determinazione,  nei  limiti  dell'organico,  del
relativo personale di supporto, provvede  la  Giunta  con  l'atto  di
organizzazione di cui all'art. 30.