Art. 27. Organizzazione funzionale 1. Le direzioni generali dipendono funzionalmente dalla Giunta regionale. 2. Le strutture speciali, di cui all'art. 26, comma primo, secondo le aggregazioni indicate nell'allegata tabella "A", dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta. 3. Le competenze e le dotazioni organiche, distinte per qualifiche funzionali, delle strutture di cui ai commi primo e secondo sono determinate con l'atto di organizzazione di cui al successivo art. 30. 4. Le funzioni dirigenziali di consulenza, di ispezione e vigilanza e di studio e ricerca fanno capo alle direzioni generali o ai segretari generali. All'individuazione delle posizioni dirigenziali di staff e alla determinazione, nei limiti dell'organico, del relativo personale di supporto, provvede la Giunta con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30.