Art. 28. Gruppi di lavoro 1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro: a) per realizzare progetti operativi o di studio che interessano piu' settori o piu' direzioni generali; b) per assolvere ad esigenze di integrazione funzionale; c) per attuare il collegamento tra settori appartenenti a distinte aree operative. 2. La costituzione compete alla Giunta regionale ovvero all'Ufficio di Presidenza per i servizi del Consiglio regionale, su proposta dei direttori generali o del segretario generale competente. 3. I responsabili di servizio, nell'ambito delle strutture da essi dirette, possono ricorrere a forme di lavoro di gruppo per il conseguimento degli obiettivi loro assegnati.