Art. 28.
                          Gruppi di lavoro
 
  1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro:
   a)  per  realizzare progetti operativi o di studio che interessano
piu' settori o piu' direzioni generali;
   b) per assolvere ad esigenze di integrazione funzionale;
   c) per attuare il collegamento tra settori appartenenti a distinte
aree operative.
  2. La costituzione compete alla Giunta regionale ovvero all'Ufficio
di Presidenza per i servizi del Consiglio regionale, su proposta  dei
direttori generali o del segretario generale competente.
  3.  I responsabili di servizio, nell'ambito delle strutture da essi
dirette, possono ricorrere  a  forme  di  lavoro  di  gruppo  per  il
conseguimento degli obiettivi loro assegnati.