Art. 3.
                     Principi di organizzazione
 
  1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si conforma
                             ai criteri:
   a) della programmazione dell'attivita';
   b) della flessibilita', anche nella gestione delle risorse umane;
   c) del controllo dei risultati;
   d)  della  separazione  di  funzioni  e responsabilita' tra organi
istituzionali e dirigenza.
  2. Le norme e  gli  atti  di  organizzazione  devono  garantire  la
parita'  e  la  pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e  per  il  trattamento  sul  lavoro,  nonche'  l'applicazione
prioritaria   nelle   forme  possibili  e  compatibili,  dell'impiego
flessibile a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio  e  di
quelli  impegnati  in  attivita'  di volontariato, nel rispetto delle
norme statali e regionali.
  3. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed  i
programmi  da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
  4. Ai dirigenti, nei limiti dell'incarico loro conferito, spetta la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,  compresa  l'adozione
degli  atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa,  di  organizzazione  delle  risorse  umane,
strumentali  e  di controllo. Essi sono responsabili della gestione e
dei risultati e sono tenuti a garantire  l'imparzialita'  e  il  buon
andamento  dell'amministrazione nonche' l'osservanza dei canoni della
economicita'    della    gestione,     dell'efficacia     dell'azione
amministrativa e della semplificazione e trasparenza delle procedure.
  5.  La  Giunta  regionale  e  l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
sovrintendono,  per  le  rispettive  competenze,   al   funzionamento
dell'apparato organizzativo.
  6.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  assicura  l'unita' di
indirizzo  delle  strutture   coordinando   con   proprie   direttive
l'esercizio   delle   funzioni  amministrative,  organizzative  e  di
gestione delle risorse umane e stiumentali attribuite dalla  presente
legge a diversi livelli di responsabilita'.