Art. 3. Principi di organizzazione 1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si conforma ai criteri: a) della programmazione dell'attivita'; b) della flessibilita', anche nella gestione delle risorse umane; c) del controllo dei risultati; d) della separazione di funzioni e responsabilita' tra organi istituzionali e dirigenza. 2. Le norme e gli atti di organizzazione devono garantire la parita' e la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, nonche' l'applicazione prioritaria nelle forme possibili e compatibili, dell'impiego flessibile a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio e di quelli impegnati in attivita' di volontariato, nel rispetto delle norme statali e regionali. 3. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 4. Ai dirigenti, nei limiti dell'incarico loro conferito, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati e sono tenuti a garantire l'imparzialita' e il buon andamento dell'amministrazione nonche' l'osservanza dei canoni della economicita' della gestione, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della semplificazione e trasparenza delle procedure. 5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio sovrintendono, per le rispettive competenze, al funzionamento dell'apparato organizzativo. 6. Il Presidente della Giunta regionale assicura l'unita' di indirizzo delle strutture coordinando con proprie direttive l'esercizio delle funzioni amministrative, organizzative e di gestione delle risorse umane e stiumentali attribuite dalla presente legge a diversi livelli di responsabilita'.