Art. 30. Prima determinazione delle strutture e delle dotazioni organiche 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'atto di organizzazione al sensi dell'art. 4, previa misurazione dei carichi di lavoro, sentito, per quanto di competenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed esperita informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto dei criteri di organizzazione degli uffici enunciati nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Con tale atto di organizzazione, la Giunta regionale: a) approva la rilevazione di tutto il personale in servizio, distinto per sedi e per qualifiche funzionali, evidenziante le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) determina l'articolazione in sezioni delle strutture speciali di cui al comma primo dell'art. 26; c) costituisce i servizi e le sezioni in cui ciascuna direzione generale si articola; d) definisce le competenze di ciascuna struttura; e) definisce e disciplina, in numero non superiore a dieci, gli incarichi dirigenziali di consulenza, di ispezione e vigilanza e di studio e ricerca; f) ridetermina la pianta organica, di cui alla legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, secondo le risultanze della misurazione dei carichi di lavoro individuando, altresi', le riserve di cui al D.lgs. n. 546 del 23 dicembre 1993 - art. 19 -, modificativo della legge 2 aprile 1968, n. 482, e tutte le altre misure previste dalla vigente normativa; g) ripartisce la nuova pianta organica in dotazione dirigenziale e dotazione non dirigenziale e definisce, per ciascuna qualifica non dirigenziale, il relativo contingente; h) ripartisce l'organico complessivo e i contingenti di qualifica tra le direzioni generali, i servizi, le sezioni, i supporti alle funzioni dirigenziali di staff e le segreterie dei direttori generali e dei segretari generali; i) dichiara gli esuberi e le carenze per ciascuna qualifica. 2. Entro trenta giorni dal conferimento degli incarichi di direttore generale e di segretario generale, vengono costituiti gli uffici. Successivamente, in qualunque tempo gli uffici possono essere costituiti, soppressi o modificati. 3. Dalla ridefinizione delle strutture e della pianta organica di cui al presente articolo deve conseguirsi una riduzione per accorpamento delle preesistenti strutture dirigenziali e, corrispondentemente, della preesistente dotazione organica dirigenziale in misura non inferiore al trenta per cento. 4. La prima determinazione di strutture ed organici deve rispettare il limite della spesa per il personale rilevata al 31 dicembre 1995. 5. Sino alla prima definizione dell'organico ai sensi del presente articolo resta ferma la rideterminazione provvisoria di cui all'art. 3, comma sesto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 6. I provveddnenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.