Art. 30.
  Prima determinazione delle strutture e delle dotazioni organiche
 
  1.  Entro  centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale approva l'atto di organizzazione al  sensi
dell'art.  4,  previa misurazione dei carichi di lavoro, sentito, per
quanto di competenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
ed esperita informazione alle organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative,  nel  rispetto  dei  criteri di organizzazione degli
uffici enunciati nel decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29  e
successive  modificazioni. Con tale atto di organizzazione, la Giunta
regionale:
   a) approva la rilevazione  di  tutto  il  personale  in  servizio,
distinto  per  sedi  e  per  qualifiche  funzionali,  evidenziante le
posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di  ruolo,  fuori
ruolo,  comando,  distacco  e  con  contratto a tempo determinato e a
tempo parziale;
   b) determina l'articolazione in sezioni delle  strutture  speciali
di cui al comma primo dell'art. 26;
   c)  costituisce  i  servizi e le sezioni in cui ciascuna direzione
generale si articola;
   d) definisce le competenze di ciascuna struttura;
   e) definisce e disciplina, in numero non superiore  a  dieci,  gli
incarichi  dirigenziali  di consulenza, di ispezione e vigilanza e di
studio e ricerca;
   f) ridetermina la pianta organica, di cui alla legge regionale  23
novembre  1988,  n.  24,  secondo le risultanze della misurazione dei
carichi di lavoro individuando, altresi', le riserve di cui al D.lgs.
n. 546 del 23 dicembre 1993 - art. 19 -, modificativo della  legge  2
aprile  1968,  n. 482, e tutte le altre misure previste dalla vigente
normativa;
   g) ripartisce la nuova pianta organica in dotazione dirigenziale e
dotazione non dirigenziale e definisce, per  ciascuna  qualifica  non
dirigenziale, il relativo contingente;
   h)  ripartisce l'organico complessivo e i contingenti di qualifica
tra le direzioni generali, i servizi, le  sezioni,  i  supporti  alle
funzioni dirigenziali di staff e le segreterie dei direttori generali
e dei segretari generali;
   i) dichiara gli esuberi e le carenze per ciascuna qualifica.
  2.   Entro  trenta  giorni  dal  conferimento  degli  incarichi  di
direttore generale e di segretario generale, vengono  costituiti  gli
uffici.    Successivamente,  in  qualunque  tempo  gli uffici possono
essere costituiti, soppressi o modificati.
  3. Dalla ridefinizione delle strutture e della pianta  organica  di
cui   al   presente  articolo  deve  conseguirsi  una  riduzione  per
accorpamento   delle   preesistenti   strutture    dirigenziali    e,
corrispondentemente,    della    preesistente    dotazione   organica
dirigenziale in misura non inferiore al trenta per cento.
  4. La prima determinazione di strutture ed organici deve rispettare
il limite della spesa per il personale rilevata al 31 dicembre 1995.
  5. Sino alla prima definizione dell'organico ai sensi del  presente
articolo  resta ferma la rideterminazione provvisoria di cui all'art.
3, comma sesto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  6. I provveddnenti di cui ai commi precedenti sono  pubblicati  nel
Bollettino ufficiale della Regione.