Art. 31.
                         Revisioni biennali
 
  1.  Con  le  stesse modalita' e procedure di cui al precedente art.
30, a scadenza biennale, la Giunta regionale, sulla base di  apposita
rilevazione   dei   carichi  di  lavoro,  provvede  alla  verifica  e
all'eventuale rideterminazione della struttura organizzativa e  della
pianta organica.
  2.  Le  revisioni biennali si conformano ad esigenze di adeguamento
dell'assetto   organizzativo   a   modificazioni   istituzionali    e
funzionali,  a  sopraggiunte  deleghe  di funzioni a soggetti esterni
nonche' all'esigenza di evitare  sovrapposizioni  o  duplicazioni  di
funzioni.
  3. Ove comportino maggiori spese, alle rideterminazioni biennali si
provvede con legge.