Art. 31. Revisioni biennali 1. Con le stesse modalita' e procedure di cui al precedente art. 30, a scadenza biennale, la Giunta regionale, sulla base di apposita rilevazione dei carichi di lavoro, provvede alla verifica e all'eventuale rideterminazione della struttura organizzativa e della pianta organica. 2. Le revisioni biennali si conformano ad esigenze di adeguamento dell'assetto organizzativo a modificazioni istituzionali e funzionali, a sopraggiunte deleghe di funzioni a soggetti esterni nonche' all'esigenza di evitare sovrapposizioni o duplicazioni di funzioni. 3. Ove comportino maggiori spese, alle rideterminazioni biennali si provvede con legge.