Art. 32. Mobilita' del personale 1. La mobilita' esterna del personale anche conseguente a delega di funzioni agli enti locali, e' disciplinata dalla Giunta regionale con atto di organizzazione, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. La Regione, per conto anche degli enti strumentali e dipendenti, aderisce alla mobilita' nazionale secondo le disposizioni di legge dello Stato vigenti nel tempo. 2. La Giunta regionale, con le modalita' di cui al comma primo, disciplina altresi' la mobilita' interna secondo criteri di: a) salvaguardia dell'interesse della Regione all'ottimale utilizzo del personale dipendente, in relazione ai fabbisogni operativi delle strutture organizzative, alle professionalita' ed attitudini dei dipendenti e alle qualifiche da questi rivestite; b) rispetto, sin dove possibile, delle necessita' personali, di salute e familiari dei dipendenti; c) considerazione dell'anzianita' di servizio; d) rigorosa garanzia delle pari opportunita' tra i dipendenti; e) puntuale, dettagliata e concreta motivazione dei trasferimenti. 3. I trasferimenti interni sono disposti d'ufficio o a domanda. Vi provvede la Giunta regionale, salvi i casi in cui sono competenti i segretari generali o i direttori generali. 4. I trasferimenti nell'ambito delle strutture di supporto al Consiglio regionale competono al Segretario Generale del Consiglio. I trasferimenti da e verso le strutture suddette sono disposti dalla Giunta regionale previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza ovvero previo assenso dell'Ufficio stesso quando l'iniziativa e' di Giunta. Il diniego di assenso da parte dell'Ufficio di Presidenza deve essere puntualmente motivato in relazione a profili attitudinali del dipendente interessato ed esigenze funzionali di obiettivo rilevo. 5. I trasferimenti tra strutture dipendenti dal Presidente della Giunta sono disposti dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta. 6. I trasferimenti tra strutture della stessa direzione generale sono disposti dal direttore generale competente. 7. Fatti salvi i casi di evidente incompatibilita' ambientale e di comprovato disagio del dipendente per gravi motivi familiari o di salute, la mobilita' interna e' disposta sulla base di elenchi di carenze ed esuberi distinti per direzione generale e per servizio nonche' di graduatorie per la mobilita' a domanda, che vengono aggiornati annualmente a cura della struttura competente al personale e pubblicati sul B.U.R.M. 8. Il personale che non ottemperi al trasferimento d' ufficio disposto in caso di esubero, anche ai sensi dell' art. 32, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' collocato in disponibilita' a norma del titolo VI, capo II, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.