Art. 32.
                       Mobilita' del personale
 
  1. La mobilita' esterna del personale anche conseguente a delega di
funzioni agli enti locali, e' disciplinata dalla Giunta regionale con
atto  di  organizzazione,  previa  informazione  alle  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative,   in   armonia   con   le
disposizioni  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e
successive modificazioni.   La Regione, per conto  anche  degli  enti
strumentali  e  dipendenti, aderisce alla mobilita' nazionale secondo
le disposizioni di legge dello Stato vigenti nel tempo.
  2. La Giunta regionale, con le modalita' di  cui  al  comma  primo,
disciplina altresi' la mobilita' interna secondo criteri di:
   a) salvaguardia dell'interesse della Regione all'ottimale utilizzo
del  personale dipendente, in relazione ai fabbisogni operativi delle
strutture organizzative,  alle  professionalita'  ed  attitudini  dei
dipendenti e alle qualifiche da questi rivestite;
   b)  rispetto,  sin  dove possibile, delle necessita' personali, di
salute e familiari dei dipendenti;
   c) considerazione dell'anzianita' di servizio;
   d) rigorosa garanzia delle pari opportunita' tra i dipendenti;
   e) puntuale, dettagliata e concreta motivazione dei trasferimenti.
  3. I trasferimenti interni sono disposti d'ufficio o a domanda.  Vi
provvede la Giunta regionale, salvi i casi in cui sono  competenti  i
segretari generali o i direttori generali.
  4.  I  trasferimenti  nell'ambito  delle  strutture  di supporto al
Consiglio regionale competono al Segretario Generale del Consiglio. I
trasferimenti da e verso le strutture suddette  sono  disposti  dalla
Giunta  regionale  previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza ovvero
previo assenso dell'Ufficio stesso quando l'iniziativa e' di  Giunta.
Il diniego di assenso da parte dell'Ufficio di Presidenza deve essere
puntualmente   motivato  in  relazione  a  profili  attitudinali  del
dipendente interessato ed esigenze funzionali di obiettivo rilevo.
  5. I trasferimenti tra strutture dipendenti  dal  Presidente  della
Giunta  sono  disposti dal Segretario Generale della Presidenza della
Giunta.
  6. I trasferimenti tra strutture della  stessa  direzione  generale
sono disposti dal direttore generale competente.
  7.  Fatti salvi i casi di evidente incompatibilita' ambientale e di
comprovato disagio del dipendente per gravi  motivi  familiari  o  di
salute,  la  mobilita'  interna  e' disposta sulla base di elenchi di
carenze ed esuberi distinti per direzione  generale  e  per  servizio
nonche'  di  graduatorie  per  la  mobilita'  a  domanda, che vengono
aggiornati annualmente a cura della struttura competente al personale
e pubblicati sul B.U.R.M.
  8. Il personale che  non  ottemperi  al  trasferimento  d'  ufficio
disposto  in  caso di esubero, anche ai sensi dell' art. 32, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  e'  collocato  in
disponibilita' a norma del titolo VI, capo II, del T.U. approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.