Art. 33.
      Formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti
 
  1.  La  formazione  e  l'aggiornamento professionale dei dipendenti
sono  strumento  di  perfezionamento  organizzativo,   contribuiscono
all'ottimale  utilizzo delle risorse umane, anche tramite processi di
riconversione professionale, e promuovono  l'elevazione  culturale  e
professionale nonche' le pari opportunita'.
  2.  Entro  il  mese  di  settembre di ogni anno la Giunta regionale
approva il  piano  annuale  delle  attivita'  formative  redatto  dal
direttore  generale  preposto  agli  affari  del personale sulla base
delle  proposte  dei  responsabili  di  tutti  i   servizi   operanti
nell'amministrazione.
  3.   Le  iniziative  formative  sono  programmate  in  funzione  di
risultati di immediata applicazione  operativa  e  tenendo  conto  di
concrete esigenze funzionali delle strutture.
  4.  Per  la  formazione  e l'aggiornamento del personale la Regione
puo'  avvalersi  di  soggetti  esterni  di   estrema   e   comprovata
qualificazione,  anche  tramite  convenzioni e adesioni ad iniziative
associative o consortili.