Art. 33. Formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti 1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti sono strumento di perfezionamento organizzativo, contribuiscono all'ottimale utilizzo delle risorse umane, anche tramite processi di riconversione professionale, e promuovono l'elevazione culturale e professionale nonche' le pari opportunita'. 2. Entro il mese di settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale delle attivita' formative redatto dal direttore generale preposto agli affari del personale sulla base delle proposte dei responsabili di tutti i servizi operanti nell'amministrazione. 3. Le iniziative formative sono programmate in funzione di risultati di immediata applicazione operativa e tenendo conto di concrete esigenze funzionali delle strutture. 4. Per la formazione e l'aggiornamento del personale la Regione puo' avvalersi di soggetti esterni di estrema e comprovata qualificazione, anche tramite convenzioni e adesioni ad iniziative associative o consortili.