Art. 34. Accesso all'impiego 1. Ferma restando la disciplina delle assunzioni dei dirigenti prevista dalla presente legge, l'accesso all'impiego regionale e' disciplinato dagli articoli 36, 37, 41, 42, e 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Nei concorsi per il reclutamento di personale nelle qualifiche non dirigenziali, il cinquanta per cento dei posti, con arrotondamento all'unita' superiore, e' riservato al personale interno, inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. 3. Alle selezioni di cui al precedente comma e' altresi' ammessa senza diritto alla riserva, la partecipazione del personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore: a) con titolo di studio del livello di appartenenza e con almeno tre anni di servizio effettivo prestato nella qualifica stessa e nella medesima area professionale dei posti messi a concorso; b) con titolo di studio del livello di appartenenza e con almeno cinque anni di servizio effettivo prestato nella qualifica stessa ed in aree professionali diverse da quella dei posti messi a concorso.