Art. 34.
                         Accesso all'impiego
 
  1. Ferma restando la  disciplina  delle  assunzioni  dei  dirigenti
prevista  dalla  presente  legge,  l'accesso all'impiego regionale e'
disciplinato dagli  articoli  36,  37,  41,  42,  e  43  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2.  Nei  concorsi per il reclutamento di personale nelle qualifiche
non  dirigenziali,  il   cinquanta   per   cento   dei   posti,   con
arrotondamento   all'unita'  superiore,  e'  riservato  al  personale
interno,  inquadrato  nella   qualifica   funzionale   immediatamente
inferiore,  in  possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno.
  3. Alle selezioni di cui al precedente comma  e'  altresi'  ammessa
senza  diritto  alla riserva, la partecipazione del personale interno
inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore:
   a) con titolo di studio del livello di appartenenza e  con  almeno
tre  anni  di  servizio  effettivo  prestato nella qualifica stessa e
nella medesima area professionale dei posti messi a concorso;
   b) con titolo di studio del livello di appartenenza e  con  almeno
cinque  anni di servizio effettivo prestato nella qualifica stessa ed
in aree professionali diverse da quella dei posti messi a concorso.