Art. 35. Rapporto di lavoro e trattamento economico 1. I rapporti individuali di lavoro del personale regionale sono regolati per contratto. 2. La Regione Molise osserva come obbligatorie le disposizioni di cui ai contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 3. Il trattamento economico del personale regionale e' definito dai contratti collettivi. A parita' di qualifica e, nell'ambito della stessa qualifica, a parita' di funzioni o di mansioni, deve corrispondere parita' di trattamento economico, anche accessorio. I dipendenti di enti pubblici o dell'Amministrazione Statale che accedono all'impiego presso la Regione Molise per concorso o trasferimento di ruolo conservano il trattamento economico di anzianita' in godimento presso l'amministrazione di provenienza.