Art. 35.
             Rapporto di lavoro e trattamento economico
 
  1. I rapporti individuali di lavoro del  personale  regionale  sono
regolati per contratto.
  2.  La  Regione Molise osserva come obbligatorie le disposizioni di
cui ai contratti collettivi stipulati ai sensi  del  titolo  III  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
modificazioni.
  3. Il trattamento economico del personale regionale e' definito dai
contratti collettivi. A parita' di  qualifica  e,  nell'ambito  della
stessa   qualifica,  a  parita'  di  funzioni  o  di  mansioni,  deve
corrispondere parita' di trattamento economico, anche  accessorio.  I
dipendenti  di  enti  pubblici  o  dell'Amministrazione  Statale  che
accedono  all'impiego  presso  la  Regione  Molise  per  concorso   o
trasferimento   di  ruolo  conservano  il  trattamento  economico  di
anzianita' in godimento presso l'amministrazione di provenienza.