Art. 37. M a n s i o n i 1. Il dipendente regionale deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 2. Fatte salve le funzioni dirigenziali, il dipendente, ai fini della pienezza dei risultati operativi, e' tenuto all'espletamento dei compiti complementari o strumentali alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. 3. Il dirigente puo' occasionalmente chiedere al proprio collaboratore di svolgere, in misura non prevalente, mansioni della qualifica superiore ovvero mansioni immediatamente inferiori senza che a cio' consegua alcuna variazione di trattamento economico. 4. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed e' disposta dai dirigenti.