Art. 37.
                           M a n s i o n i
 
  1.  Il  dipendente  regionale  deve  essere  adibito  alle mansioni
proprie della qualifica di appartenenza.
  2. Fatte salve le funzioni dirigenziali,  il  dipendente,  ai  fini
della  pienezza  dei  risultati operativi, e' tenuto all'espletamento
dei compiti complementari o strumentali alle mansioni  proprie  della
qualifica di appartenenza.
  3.   Il   dirigente   puo'   occasionalmente  chiedere  al  proprio
collaboratore di svolgere, in misura non prevalente,  mansioni  della
qualifica  superiore  ovvero  mansioni immediatamente inferiori senza
che a cio' consegua alcuna variazione di trattamento economico.
  4. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori e'  disciplinata
dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  57  del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, ed e' disposta dai dirigenti.