Art. 39.
                      Procedimento disciplinare
 
  1.  Il  procedimento  disciplinare  si conforma a quanto in materia
previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti nel tempo.
  2. Competenti alla contestazione degli addebiti, da effettuarsi  in
forma scritta, sono:
   a)  i  dirigenti  nei  confronti  dei  dipendenti  assegnati  alle
rispettive strutture;
   b) i direttori generali e segretari  generali  nei  confronti  dei
dirigenti e dei diretti collaboratori da essi dipendenti;
   c)  il Presidente della Giunta, la Giunta regionale e l'Ufficio di
Presidenza  del  Consiglio  regionale,  per  quanto   di   rispettiva
competenza,  nel  confronti  del  direttori  generali e dei segretari
generali;
   d) il direttore generale preposto agli affari del  personale,  nei
confronti del personale delle segreterie particolari.
  3. Alla contestazione seguono la convocazione scritta per la difesa
e l'audizione del dipendente che puo' avvalersi dell'assistenza di un
sindacato di categoria.
  4.  Gli  adempimenti  di  cui  al  commi  secondo  e  terzo  non si
effettuano quando la sanzione da irrogare sia il rimprovero verbale.
  5. Sino al rimprovero  scritto,  competente  all'irrogazione  della
sanzione  e' lo stesso soggetto competente alla contestazione. Ove il
competente alla contestazione ritenga che per il fatto  debba  essere
comminata  una  sanzione piu' grave del rimprovero scritto, trasmette
gli atti, unitamente alle proprie osservazioni scritte, al  direttore
generale   preposto   agli  affari  del  personale,  dandone  notizia
all'interessato.
  6. Il  direttore  generale  preposto  agli  affari  del  personale,
valutati i fatti, puo:
   a)  disporre  la  chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato, ove  ritenga  che  non  vi  sia  luogo  a  procedere
disciplinarmente;
   b)  esperire  ulteriore  istruttoria  e  contestare nuovi addebiti
disponendo una nuova convocazione dell'interessato;
   c) procedere all'audizione del dipendente;
   d) irrogare le sanzioni disciplinari  piu'  gravi  del  rimprovero
scritto.
  7. Su richiesta del dipendente, in ogni fase del procedimento, puo'
essere   concordata   l'irrogazione   della  sanzione  immediatamente
inferiore a quella corrispondente all'infranzione  contestata,  fatti
salvi  i  casi  di  illecito  disciplinare  di  massima  gravita'. La
sanzione ridotta non e' suscettibile di impugnazione.