Art. 39. Procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare si conforma a quanto in materia previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti nel tempo. 2. Competenti alla contestazione degli addebiti, da effettuarsi in forma scritta, sono: a) i dirigenti nei confronti dei dipendenti assegnati alle rispettive strutture; b) i direttori generali e segretari generali nei confronti dei dirigenti e dei diretti collaboratori da essi dipendenti; c) il Presidente della Giunta, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, nel confronti del direttori generali e dei segretari generali; d) il direttore generale preposto agli affari del personale, nei confronti del personale delle segreterie particolari. 3. Alla contestazione seguono la convocazione scritta per la difesa e l'audizione del dipendente che puo' avvalersi dell'assistenza di un sindacato di categoria. 4. Gli adempimenti di cui al commi secondo e terzo non si effettuano quando la sanzione da irrogare sia il rimprovero verbale. 5. Sino al rimprovero scritto, competente all'irrogazione della sanzione e' lo stesso soggetto competente alla contestazione. Ove il competente alla contestazione ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione piu' grave del rimprovero scritto, trasmette gli atti, unitamente alle proprie osservazioni scritte, al direttore generale preposto agli affari del personale, dandone notizia all'interessato. 6. Il direttore generale preposto agli affari del personale, valutati i fatti, puo: a) disporre la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente; b) esperire ulteriore istruttoria e contestare nuovi addebiti disponendo una nuova convocazione dell'interessato; c) procedere all'audizione del dipendente; d) irrogare le sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero scritto. 7. Su richiesta del dipendente, in ogni fase del procedimento, puo' essere concordata l'irrogazione della sanzione immediatamente inferiore a quella corrispondente all'infranzione contestata, fatti salvi i casi di illecito disciplinare di massima gravita'. La sanzione ridotta non e' suscettibile di impugnazione.