Art. 4. Poteri di organizzazione 1. Gli organi regionali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono ogni determinazione per l'organizzazione delle strutture. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, gli stessi operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro. 2. La costituzione e la soppressione delle strutture organizzative, nonche' la definizione delle rispettive competenze sono stabilite dalla Giunta regionale con atto di organizzazione, fatta eccezione per le direzioni generali e le strutture speciali indicate nelle allegate tabelle che sono invece istituite e soppresse con legge regionale. Sempre con atto di organizzazione la Giunta regionale provvede alla istituzione e alla disciplina delle funzioni dirigenziali di consulenza, di ispezione e vigilanza o di studio e ricerca. 3. I provvedimenti di cui al secondo comma, quando attengono a strutture o a funzioni di staff poste a supporto del Consiglio regionale, sono adottati dalla Giunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, che avanza la proposta. 4. Alla costituzione e soppressione delle unita' operative organiche di cui all'art. 25 provvedono, ciascuno per l'ambito organizzativo di proprio interesse, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale o del segretario generale competente, con atto di organizzazione. 5. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, con specifico provvedimento, i criteri per l'articolazione delle strutture organizzative; il Consiglio regionale delibera entro 45 giorni dalla trasmissione della proposta.