Art. 4.
                      Poteri di organizzazione
 
  1. Gli organi regionali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive
competenze,  assumono  ogni determinazione per l'organizzazione delle
strutture. Nelle materie soggette alla disciplina del codice  civile,
delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, gli stessi operano
con  i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure
inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.
  2. La costituzione e la soppressione delle strutture organizzative,
nonche' la definizione delle  rispettive  competenze  sono  stabilite
dalla  Giunta  regionale  con atto di organizzazione, fatta eccezione
per le direzioni generali e  le  strutture  speciali  indicate  nelle
allegate  tabelle  che  sono  invece  istituite e soppresse con legge
regionale. Sempre con atto  di  organizzazione  la  Giunta  regionale
provvede   alla   istituzione   e   alla  disciplina  delle  funzioni
dirigenziali di consulenza, di ispezione e vigilanza o  di  studio  e
ricerca.
  3.  I  provvedimenti  di  cui  al secondo comma, quando attengono a
strutture o a funzioni  di  staff  poste  a  supporto  del  Consiglio
regionale,  sono  adottati  dalla  Giunta  d'intesa  con l'Ufficio di
Presidenza, che avanza la proposta.
  4.  Alla  costituzione  e  soppressione  delle   unita'   operative
organiche  di  cui  all'art.  25  provvedono,  ciascuno  per l'ambito
organizzativo di proprio interesse, la Giunta regionale  e  l'Ufficio
di  Presidenza,  su  proposta del direttore generale o del segretario
generale competente, con atto di organizzazione.
  5. In sede di prima applicazione della presente  legge,  la  Giunta
regionale    propone    al   Consiglio   regionale,   con   specifico
provvedimento,  i  criteri  per   l'articolazione   delle   strutture
organizzative;  il Consiglio regionale delibera entro 45 giorni dalla
trasmissione della proposta.