Art. 40. Collegio arbitrale di disciplina 1. Il Collegio arbitrale di disciplina opera secondo le disposizioni di cui ai commi settimo e ottavo dell'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Le stesse disposizioni regolano il procedimento dinanzi al Collegio. 2. Il Collegio, che resta in carica due anni, e' composto da due rappresentanti dell'Amministrazione, da due rappresentanti del personale e da un avvocato, con funzioni di presidente, iscritto all'albo professionale da almeno cinque anni. 3. Il Collegio opera a rotazione dei componenti nominati ai sensi del successivo comma quarto. I procedimenti vengono assegnati uno per volta, a rotazione degli organici collegiali, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle impugnazioni. 4. Per la composizione degli organici collegiali, la Giunta nomina cinque rappresentanti dell'Amministrazione e cinque rappresentanti del personale, questi ultimi designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonche' tre presidenti scelti tra i designati dai Consigli dell'Ordine degli avvocati di Campobasso, Isernia e Larino. Con gli stessi provvedimenti per ciascuno dei rappresentanti dell'Amministrazione e del personale nonche' per ciascun presidente, viene nominato un supplente.