Art. 40.
                  Collegio arbitrale di disciplina
 
  1.   Il   Collegio   arbitrale   di  disciplina  opera  secondo  le
disposizioni di cui ai  commi  settimo  e  ottavo  dell'art.  59  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
modificazioni.  Le  stesse  disposizioni  regolano  il   procedimento
dinanzi al Collegio.
  2.  Il  Collegio,  che resta in carica due anni, e' composto da due
rappresentanti  dell'Amministrazione,  da  due   rappresentanti   del
personale  e  da  un  avvocato,  con funzioni di presidente, iscritto
all'albo professionale da almeno cinque anni.
  3. Il Collegio opera a rotazione dei componenti nominati  ai  sensi
del successivo comma quarto. I procedimenti vengono assegnati uno per
volta,  a  rotazione  degli  organici  collegiali,  secondo  l'ordine
cronologico di ricevimento delle impugnazioni.
  4. Per la composizione degli organici collegiali, la Giunta  nomina
cinque  rappresentanti  dell'Amministrazione  e cinque rappresentanti
del  personale,  questi   ultimi   designati   congiuntamente   dalle
rappresentanze   sindacali   firmatarie   del   Contratto  Collettivo
Nazionale di Lavoro, nonche' tre presidenti scelti  tra  i  designati
dai  Consigli  dell'Ordine  degli  avvocati  di Campobasso, Isernia e
Larino. Con gli stessi provvedimenti per ciascuno dei  rappresentanti
dell'Amministrazione  e del personale nonche' per ciascun presidente,
viene nominato un supplente.