Art. 41. Contrattazione decentrata 1. La contrattazione collettiva decentrata e' disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo III del decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, per quanto applicabili. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, che la presiede, dal direttore generale preposto agli affari del personale o da altro dirigente da lui delegato e dai dirigenti interessati alle materie oggetto di contrattazione. 3. La sottoscrizione dei contratti collettivi e' autorizzata dalla Giunta Regionale.