Art. 41.
                      Contrattazione decentrata
 
  1. La contrattazione collettiva decentrata  e'  disciplinata  dalle
disposizioni  di cui al titolo III del decreto legisaltivo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, per quanto applicabili.
  2. La delegazione di parte  pubblica  e'  composta  dal  Presidente
della  Giunta  Regionale  o dall'Assessore delegato, che la presiede,
dal direttore generale preposto agli affari del personale o da  altro
dirigente  da  lui  delegato e dai dirigenti interessati alle materie
oggetto di contrattazione.
  3. La sottoscrizione dei contratti collettivi e' autorizzata  dalla
Giunta Regionale.