Art. 42. Estensione agli enti dipendenti 1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese, per quanto compatibili con i fini istituzionali e con l'ordinamento interno, agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Molise, compresi gli istituti autonomi per le case popolari. 2. I provvedimenti organizzativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio o della Giunta Regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti. 3. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi direttivi degli enti di cui al comma primo, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano al Consiglio Regionale un progetto di ridefinizione della dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto del limite massimo della dotazione esistente. Alla scadenza del suddetto termine, il progetto e' redatto dalla Giunta Regionale. 4. La dotazione di personale amministrativo, distinta per qualifiche, dell'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 26, e' stabilita, sulla base della revisione dei carichi di lavoro, dalla Giunta Regionale con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30 ed e' periodicamente rivista a norma dell'art. 31. 5. Con le modalita' di cui al comma quarto si provvede alla determinazione della struttura organizzativa e della dotazione organica, distinta per qualifiche, anche dirigenziali, dell'Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.), secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1. 6. Con effetto dall'esecutivita' dei provvedimenti organizzativi adottati dagli enti di cui al comma primo ai sensi dell'art. 30 della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge regionale che determinano le strutture organizzative e le piante organiche degli Enti stessi.