Art. 42.
                   Estensione agli enti dipendenti
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  alla presente legge sono estese, per
quanto compatibili con  i  fini  istituzionali  e  con  l'ordinamento
interno,  agli  enti  pubblici non economici dipendenti dalla Regione
Molise, compresi gli istituti autonomi per le case popolari.
  2. I provvedimenti organizzativi per  i  quali  la  presente  legge
prevede  la  competenza  del  Consiglio o della Giunta Regionale sono
adottati dagli  organi  istituzionali  di  ciascun  ente  secondo  le
competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
  3.  Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi direttivi degli
enti di cui al comma primo, entro centottanta giorni dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  presentano al Consiglio Regionale un
progetto di ridefinizione della dotazione organica e della  struttura
organizzativa,  nel  rispetto  del  limite  massimo  della  dotazione
esistente.   Alla scadenza  del  suddetto  termine,  il  progetto  e'
redatto dalla Giunta Regionale.
  4.   La   dotazione   di  personale  amministrativo,  distinta  per
qualifiche, dell'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise,
di cui all'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1977, n.  26,  e'
stabilita,  sulla  base  della revisione dei carichi di lavoro, dalla
Giunta Regionale con l'atto di organizzazione di cui all'art.  30  ed
e' periodicamente rivista a norma dell'art. 31.
  5.  Con  le  modalita'  di  cui  al  comma  quarto si provvede alla
determinazione  della  struttura  organizzativa  e  della   dotazione
organica,  distinta per qualifiche, anche dirigenziali, dell'Ente per
il  diritto  allo  studio  universitario  (E.S.U.),  secondo   quanto
previsto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 gennaio 1995,
n. 1.
  6.  Con  effetto  dall'esecutivita' dei provvedimenti organizzativi
adottati dagli enti di cui al comma primo ai sensi dell'art. 30 della
presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge regionale  che
determinano  le  strutture  organizzative e le piante organiche degli
Enti stessi.