Art. 43.
                     Delegazioni comprensoriali
 
  1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al secondo comma,  sono
istituite le delegazioni comprensoriali dell'Alto Molise e del Molise
Centrale  e  del  Basso  Molise, con sedi rispettivamente in Isernia,
Campobasso e Termoli.
  2. Le delegazioni hanno compiti di:
   a) raccordo tra la Regione e gli  enti  locali  del  comprensorio,
quali  soggetti  di  programmazione, per la cura di rapporti previsti
dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
   b) impulso, analisi e verifica in ordine all'attuazione, in ambito
comprensoriale, della programmazione regionale nonche' rilevazione di
dati per il miglioramento dell'efficacia dei provvedimenti  regionali
finalizzati  allo  sviluppo socio-economico o comunque concernenti le
attivita' economiche, la gestione del territorio e la progettazione e
gestione dei servizi pubblici;
   c) sportello unico decentrato per tutti i  servizi  amministrativi
regionali;
   d) ufficio decentrato per le relazioni con il pubblico organizzato
secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  12  del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e sue successive modificazioni.
  3. Le delegazioni dipendono funzionalmente dal  direttore  generale
competente  alla programmazione ed ai rapporti con gli enti locali ed
operano, per quanto occorra all'espletamento delle loro funzioni,  in
sinergia con tutti i servizi dell'amministrazione regionale.
  4.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,  provvede  a
definire gli ambiti di competenza territoriale delle tre delegazioni.
  5.  Con  l'atto  di  organizzazione  di  cui all'art. 30, la Giunta
regionale provvede  a  definire  l'organizzazione  strutturale  e  le
dotazione  organiche  delle  tre delegazioni, nei limiti della pianta
organica determinata ai sensi della presente legge.
  6. In attesa di trasferimenti ed attribuzioni di compiti e funzioni
agli  Enti  locali in attuazione della legge n. 142 del 1990, restano
operanti tutte le strutture  periferiche  attualmente  esistenti,  ad
eccezione   di   quelle  palesemente  in  contrasto  con  i  principi
informatori  della  presente  legge.  Le  dotazioni  organiche  delle
strutture  eventualmente  soppresse vanno utilizzate per i compiti di
cui al precedente comma 2.