Art. 43. Delegazioni comprensoriali 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al secondo comma, sono istituite le delegazioni comprensoriali dell'Alto Molise e del Molise Centrale e del Basso Molise, con sedi rispettivamente in Isernia, Campobasso e Termoli. 2. Le delegazioni hanno compiti di: a) raccordo tra la Regione e gli enti locali del comprensorio, quali soggetti di programmazione, per la cura di rapporti previsti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) impulso, analisi e verifica in ordine all'attuazione, in ambito comprensoriale, della programmazione regionale nonche' rilevazione di dati per il miglioramento dell'efficacia dei provvedimenti regionali finalizzati allo sviluppo socio-economico o comunque concernenti le attivita' economiche, la gestione del territorio e la progettazione e gestione dei servizi pubblici; c) sportello unico decentrato per tutti i servizi amministrativi regionali; d) ufficio decentrato per le relazioni con il pubblico organizzato secondo i criteri di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e sue successive modificazioni. 3. Le delegazioni dipendono funzionalmente dal direttore generale competente alla programmazione ed ai rapporti con gli enti locali ed operano, per quanto occorra all'espletamento delle loro funzioni, in sinergia con tutti i servizi dell'amministrazione regionale. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede a definire gli ambiti di competenza territoriale delle tre delegazioni. 5. Con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30, la Giunta regionale provvede a definire l'organizzazione strutturale e le dotazione organiche delle tre delegazioni, nei limiti della pianta organica determinata ai sensi della presente legge. 6. In attesa di trasferimenti ed attribuzioni di compiti e funzioni agli Enti locali in attuazione della legge n. 142 del 1990, restano operanti tutte le strutture periferiche attualmente esistenti, ad eccezione di quelle palesemente in contrasto con i principi informatori della presente legge. Le dotazioni organiche delle strutture eventualmente soppresse vanno utilizzate per i compiti di cui al precedente comma 2.