Art. 44. Disposizioni transitorie per la dirigenza, per l'assegnazione del personale e per la verifica di efficienza del nuovo sistema organizzativo 1. Entro trenta giorni dalla conseguita efficacia dell'atto di organizzazione di cui all'art. 30, comma primo, sono conferiti gli incarichi di direttore generale e di segretario generale del Consiglio e della Presidenza della Giunta. 2. Entro i successivi trenta giorni sono conferiti gli incarichi di direzione dei servizi e delle sezioni e gli incarichi di funzione dirigenziale di consulenza, di ispezione e vigilanza e di studio e ricerca. 3. Gli incarichi dirigenziali ed il funzionamento delle strutture in essere ai sensi del pregresso ordinamento cessano con effetto dal giorno dell'assunzione dei nuovi incarichi conferiti a norma del precedente comma secondo. A decorrere dallo stesso giorno ha inizio il periodo di collocamento a disposizione dei dirigenti che risultino privi di incarico. 4. Gli incarichi di direzione ed il funzionamento delle unita' operative organiche in essere ai sensi del pregresso ordinamento cessano con effetto dal giorno dell'assunzione dei nuovi incarichi attribuiti a norma dell'art. 10, comma 1, lettera e), ovvero al verificarsi della mobilita' interna prevista al comma 7. 5. I dirigenti in servizio che risultino privi di incarico in sede di prima applicazione della presente legge, anche decorso il periodo di collocamento a disposizione, hanno titolo al conferimento degli incarichi dirigenziali che dovessero rendersi vacanti, fatte salve diverse motivate valutazioni degli organi competenti al conferimento. 6. Per il tempo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge non puo' procedersi ad assunzioni di personale nella qualifica dirigenziale ove risultino in servizio dirigenti in posizione di disponibilita' o sovrannumero. 7. Entro il termine di cui al secondo comma, tutto il personale dipendente delle qualifiche non dirigenziali e' assegnato alle nuove strutture nel rispetto dei criteri e secondo la disciplina della mobilita' interna di cui all'art. 32 ed all'atto di organizzazione ivi previsto. 8. Sino alla scadenza di un anno dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'art. 30, il Comitato Consultivo della Giunta costituito a norma dell'art. 6, necessariamente integrato da almeno due esperti esterni in materia di organizzazione amministrativa, svolge anche funzioni di verifica della efficienza del nuovo sistema organizzativo nonche' di proposte di eventuali modifiche da apportare alla presente legge o agli atti amministrativi ad essa conseguenti.