Art. 44.
Disposizioni transitorie per la  dirigenza,  per  l'assegnazione  del
   personale  e  per  la  verifica  di  efficienza  del nuovo sistema
   organizzativo
 
  1. Entro trenta giorni  dalla  conseguita  efficacia  dell'atto  di
organizzazione  di  cui  all'art. 30, comma primo, sono conferiti gli
incarichi  di  direttore  generale  e  di  segretario  generale   del
Consiglio e della Presidenza della Giunta.
  2. Entro i successivi trenta giorni sono conferiti gli incarichi di
direzione  dei  servizi  e  delle sezioni e gli incarichi di funzione
dirigenziale di consulenza, di ispezione e vigilanza e  di  studio  e
ricerca.
  3.  Gli  incarichi dirigenziali ed il funzionamento delle strutture
in essere ai sensi del pregresso ordinamento cessano con effetto  dal
giorno  dell'assunzione  dei  nuovi  incarichi  conferiti a norma del
precedente comma secondo. A decorrere dallo stesso giorno  ha  inizio
il periodo di collocamento a disposizione dei dirigenti che risultino
privi di incarico.
  4.  Gli  incarichi  di  direzione  ed il funzionamento delle unita'
operative organiche in essere  ai  sensi  del  pregresso  ordinamento
cessano  con  effetto  dal giorno dell'assunzione dei nuovi incarichi
attribuiti a norma dell'art. 10,  comma  1,  lettera  e),  ovvero  al
verificarsi della mobilita' interna prevista al comma 7.
  5.  I dirigenti in servizio che risultino privi di incarico in sede
di prima applicazione della presente legge, anche decorso il  periodo
di  collocamento  a  disposizione, hanno titolo al conferimento degli
incarichi dirigenziali che dovessero rendersi  vacanti,  fatte  salve
diverse motivate valutazioni degli organi competenti al conferimento.
  6.  Per  il tempo di tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge non puo' procedersi ad assunzioni di personale nella  qualifica
dirigenziale  ove  risultino  in  servizio  dirigenti in posizione di
disponibilita' o sovrannumero.
  7. Entro il termine di cui al secondo  comma,  tutto  il  personale
dipendente  delle qualifiche non dirigenziali e' assegnato alle nuove
strutture nel rispetto dei criteri  e  secondo  la  disciplina  della
mobilita'  interna  di  cui all'art. 32 ed all'atto di organizzazione
ivi previsto.
  8. Sino  alla  scadenza  di  un  anno  dall'adozione  dell'atto  di
organizzazione  di  cui  all'art.  30,  il  Comitato Consultivo della
Giunta costituito a norma dell'art. 6, necessariamente  integrato  da
almeno   due   esperti   esterni   in   materia   di   organizzazione
amministrativa, svolge anche funzioni di  verifica  della  efficienza
del  nuovo  sistema  organizzativo  nonche'  di proposte di eventuali
modifiche da apportare alla presente legge o agli atti amministrativi
ad essa conseguenti.