Art. 45.
             Utilizzazione delle graduatorie di concorso
                 e definizione dei concorsi in atto
 
  1.  In  sede di prima applicazione della presente legge, la Regione
procede alla copertura del 50% dei posti vacanti - per le  qualifiche
funzionali   non   dirigenziali  -  utilizzando  prioritariamente  le
graduatorie degli idonei dei concorsi gia' espletati.
  Il  numero  dei  posti  vacanti  e'  determinato  con   riferimento
all'ultimo rilievo della dotazione organica della Regione, effettuata
ai  sensi  dell'art.  3,  comma 6, della legge n. 537 del 24 novembre
1993.
  La Regione procede alla loro copertura nel  termine  di  giorni  60
dalla pubblicazione della presente legge.
  2.  Le  procedure  concorsuali  in  atto  alla data dell'entrata in
vigore  della  presente  legge  sono  portate  a  compimento  con  le
modalita' e secondo le disposizioni richiamate nei relativi bandi.