Art. 45. Utilizzazione delle graduatorie di concorso e definizione dei concorsi in atto 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione procede alla copertura del 50% dei posti vacanti - per le qualifiche funzionali non dirigenziali - utilizzando prioritariamente le graduatorie degli idonei dei concorsi gia' espletati. Il numero dei posti vacanti e' determinato con riferimento all'ultimo rilievo della dotazione organica della Regione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 537 del 24 novembre 1993. La Regione procede alla loro copertura nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente legge. 2. Le procedure concorsuali in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono portate a compimento con le modalita' e secondo le disposizioni richiamate nei relativi bandi.