Art. 46.
                  Personale in posizione di comando
 
  1.  Il  personale  in posizione di comando presso la Regione Molise
alla data di approvazione in Giunta della proposta di  legge  n.  78,
viene  inquadrato nel ruolo regionale nei modi e nei limiti di cui ai
successivi commi.
  2. Gli inquadramenti ai sensi del comma 1 sono disposti nel  limite
del  novanta per cento dei posti di qualifica, che risultino liberi e
disponibili nella pianta organica come rideterminata in sede di prima
applicazione della presente legge, destinati ad  essere  coperti  per
mobilita' da altri enti od amministrazioni.
  3.   Gli   inquadramenti   sono   disposti   dietro  istanza  degli
interessati, da presentarsi, a pena di  decadenza,  entro  60  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, previo assenso degli
enti od amministrazioni di rispettiva appartenenza.
  4. Qualora la disponibilita' dei posti, quantificata ai  sensi  del
comma  2,  risulti  inferiore  ai  numero  dei  comandati che abbiano
richiesto l'inquadramento in ruolo, gli inquadramenti sono  disposti,
sino  a concorrenza dei posti disponibili nel rispetto delle seguenti
precedenze:
   a) comprovate situazioni tutelate ai sensi degli articoli 21 e  33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   b) comprovato motivo di ricongiungimento al coniuge lavoratore;
   c)  maggiore  anzianita'  di  servizio effettivo e continuativo in
posizione di comando presso la Regione con riferimento al periodo  di
servizio  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
  A parita' di titoli prevalgono nell'ordine l'anzianita' di servizio
per periodo continuativo in posizione di comando e l'eta'.
  5.  La  decorrenza  degli  inquadramenti  e'  fissata   al   giorno
successivo  a  quello della conseguita efficacia del provvedimento di
rideterminazione della pianta organica.
  6.  I comandi di coloro che richiedano l'inquadramento ai sensi del
presente articolo  sono  prorogati,  previo  assenso  degli  enti  od
amministrazioni   di   appartenenza  sino  alla  decorrenza  iniziale
dell'inquadramento stesso.
  7. Restano salvi gli effetti  della  legge  regionale  28  febbraio
1995, n. 9, anche a beneficio dei destinatari della legge stessa che,
alla  data  di entrata in vigore della presente legge, non si trovino
in servizio in posizione di comando presso  la  Regione  Molise.    I
relativi  inquadramenti  saranno  disposti  con precedenza rispetto a
quei disciplinati dal presente articolo, ma comunque nel rispetto del
limite di cui al comma 2.