Art. 46. Personale in posizione di comando 1. Il personale in posizione di comando presso la Regione Molise alla data di approvazione in Giunta della proposta di legge n. 78, viene inquadrato nel ruolo regionale nei modi e nei limiti di cui ai successivi commi. 2. Gli inquadramenti ai sensi del comma 1 sono disposti nel limite del novanta per cento dei posti di qualifica, che risultino liberi e disponibili nella pianta organica come rideterminata in sede di prima applicazione della presente legge, destinati ad essere coperti per mobilita' da altri enti od amministrazioni. 3. Gli inquadramenti sono disposti dietro istanza degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo assenso degli enti od amministrazioni di rispettiva appartenenza. 4. Qualora la disponibilita' dei posti, quantificata ai sensi del comma 2, risulti inferiore ai numero dei comandati che abbiano richiesto l'inquadramento in ruolo, gli inquadramenti sono disposti, sino a concorrenza dei posti disponibili nel rispetto delle seguenti precedenze: a) comprovate situazioni tutelate ai sensi degli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) comprovato motivo di ricongiungimento al coniuge lavoratore; c) maggiore anzianita' di servizio effettivo e continuativo in posizione di comando presso la Regione con riferimento al periodo di servizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A parita' di titoli prevalgono nell'ordine l'anzianita' di servizio per periodo continuativo in posizione di comando e l'eta'. 5. La decorrenza degli inquadramenti e' fissata al giorno successivo a quello della conseguita efficacia del provvedimento di rideterminazione della pianta organica. 6. I comandi di coloro che richiedano l'inquadramento ai sensi del presente articolo sono prorogati, previo assenso degli enti od amministrazioni di appartenenza sino alla decorrenza iniziale dell'inquadramento stesso. 7. Restano salvi gli effetti della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 9, anche a beneficio dei destinatari della legge stessa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino in servizio in posizione di comando presso la Regione Molise. I relativi inquadramenti saranno disposti con precedenza rispetto a quei disciplinati dal presente articolo, ma comunque nel rispetto del limite di cui al comma 2.