Art. 47. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale in materia di organizzazione: a) legge regionale 25 giugno 1976, n. 21: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge; b) legge regionale 19 dicembre 1977, n 47: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge; c) legge regionale 29 aprile 1985, n. 13: con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge, abrogate la prima e la seconda qualifica di cui all'elenco successivo all'alinea del comma 1 dell'art. 14; abrogati i paragrafi dell'allegato "A" recanti i seguenti titoli: "funzione dirigenziale - finalita' ", "Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali", "Responsabilita' dei dirigenti", "Prima qualifica dirigenziale", "Seconda qualifica dirigenziale", abrogata la Tabella "C"; d) legge regionale 29 aprile 1985, n. 14: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge; e) legge regionale 18 agosto 1987, n. 12: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge; f) legge regionale 26 aprile 1988, n. 12: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge; g) legge regionale 23 novembre 1988, n. 24: con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge, abrogati art. 54 e Tabella "A"; h) legge regionale 5 maggio 1992, n. 14: con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge, abrogato art. 14; i) legge regionale 22 marzo 1993, n. 7: interamente abrogata con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge; l) legge regionale 30 marzo 1995, n. 10: con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della presente legge, abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 32; eliminate dal comma 3 dell'art. 32 le parole "con apporti anche esterni"; abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 34; abrogati gli allegati "A", "B" e "C". 2. Ferme restando le abrogazioni disposte al primo comma del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale: a) legge regionale 31 agosto 1974, n. 11: interamente abrogata ad eccezione degli articoli 46, 47, e 78; b) legge regionale 31 agosto 1974, n. 12: interamente abrogata; c) legge regionale 2 settembre 1977, n. 32: interamente abrogata; d) legge regionale 9 marzo 1978, n. 7: interamente abrogata; e) legge regionale 2 maggio 1979, n. 15: interamente abrogata; f) legge regionale 8 maggio 1980, n. 12: interamente abrogata ad eccezione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56 e ad eccezione della Tabella "C"; g) legge regionale 4 novembre 1980, n. 34: interamente abrogata; h) legge regionale 8 giugno 1981, n 10: interamente abrogata; i) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 26: interamente abrogata; l) legge regionale 29 aprile 1985, n 13: interamente abrogata ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'art. 32 della presente legge, e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32; m) legge regionale 26 aprile 1988, n. 11: interamente abrogata; n) legge regionale 23 novembre 1988, n. 24: interamente abrogata ad eccezione del comma 14 dell'art. 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'art. 6, dell'art. 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g), dell'art. 29, degli articoli 32, 33 e 47; o) legge regionale 14 dicembre 1990, n. 31: interamente abrogata ad eccezione dell'art. 2, del comma 1, dell'art. 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'art. 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1; p) legge regionale 14 dicembre 1990, n. 32: interamente abrogata ad eccezione del comma 1, numeri 1) e 4) dell'art. 1; q) legge regionale 12 settembre 1991, n. 15: abrogato art. 7. 3. E' abrogata altresi' ogni altra disposizione di legge regionale o di regolamento che contrasti o sia incompatibile con la presente legge.