Art. 47.
                             Abrogazioni
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni  di  legge  regionale  in
materia di organizzazione:
   a) legge regionale 25 giugno 1976, n. 21: interamente abrogata con
effetto  dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art.
30 della presente legge;
   b) legge regionale 19 dicembre 1977, n  47:  interamente  abrogata
con  effetto  dall'adozione  dell'atto  di  organizzazione  ai  sensi
dell'art.  30 della presente legge;
   c)  legge  regionale  29  aprile  1985,   n.   13:   con   effetto
dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della
presente  legge,  abrogate  la  prima  e  la seconda qualifica di cui
all'elenco successivo all'alinea del comma 1 dell'art. 14; abrogati i
paragrafi dell'allegato "A"  recanti  i  seguenti  titoli:  "funzione
dirigenziale  -  finalita'  ",  "Attribuzioni e compiti dei dirigenti
regionali",  "Responsabilita'  dei   dirigenti",   "Prima   qualifica
dirigenziale",  "Seconda qualifica dirigenziale", abrogata la Tabella
"C";
   d) legge regionale 29 aprile 1985, n. 14: interamente abrogata con
effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi  dell'art.
30 della presente legge;
   e) legge regionale 18 agosto 1987, n. 12: interamente abrogata con
effetto  dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art.
30 della presente legge;
   f) legge regionale 26 aprile 1988, n. 12: interamente abrogata con
effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi  dell'art.
30 della presente legge;
   g)   legge   regionale  23  novembre  1988,  n.  24:  con  effetto
dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della
presente legge, abrogati art. 54 e Tabella "A";
   h) legge regionale 5 maggio 1992, n. 14: con effetto dall'adozione
dell'atto di organizzazione ai  sensi  dell'art.  30  della  presente
legge, abrogato art. 14;
   i)  legge  regionale 22 marzo 1993, n. 7: interamente abrogata con
effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi  dell'art.
30 della presente legge;
   l) legge regionale 30 marzo 1995, n. 10: con effetto dall'adozione
dell'atto  di  organizzazione  ai  sensi  dell'art. 30 della presente
legge, abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 32;  eliminate  dal  comma  3
dell'art.  32 le parole "con apporti anche esterni"; abrogati i commi
3, 4 e 5 dell'art. 34; abrogati gli allegati "A", "B" e "C".
  2.  Ferme  restando  le  abrogazioni  disposte  al  primo comma del
presente articolo, sono abrogate le seguenti  disposizioni  di  legge
regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale:
   a) legge regionale 31 agosto 1974, n.  11: interamente abrogata ad
eccezione degli articoli 46, 47, e 78;
   b) legge regionale 31 agosto 1974, n. 12: interamente abrogata;
   c) legge regionale 2 settembre 1977, n. 32: interamente abrogata;
   d) legge regionale 9 marzo 1978, n. 7: interamente abrogata;
   e) legge regionale 2 maggio 1979, n. 15: interamente abrogata;
   f)  legge  regionale 8 maggio 1980, n. 12: interamente abrogata ad
eccezione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 44,  45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56 e ad eccezione della Tabella "C";
   g) legge regionale 4 novembre 1980, n. 34: interamente abrogata;
   h) legge regionale 8 giugno 1981, n 10: interamente abrogata;
   i) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 26: interamente abrogata;
   l)  legge  regionale 29 aprile 1985, n 13: interamente abrogata ad
eccezione degli articoli  9  e  10,  entrambi  abrogati  con  effetto
dall'adozione  dell'atto  di  organizzazione di cui all'art. 32 della
presente legge, e ad eccezione degli articoli 22,  comma  1,  lettere
d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32;
   m) legge regionale 26 aprile 1988, n. 11: interamente abrogata;
   n)  legge  regionale 23 novembre 1988, n. 24: interamente abrogata
ad eccezione del comma 14 dell'art. 4, dei commi  19,  20,  21  e  22
dell'art.  6, dell'art. 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27,
del comma 1, lettere f) e g), dell'art. 29, degli articoli 32,  33  e
47;
   o)  legge  regionale 14 dicembre 1990, n. 31: interamente abrogata
ad eccezione dell'art. 2, del comma 1, dell'art. 7, degli articoli 8,
13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,  32,  33,  34,  dell'art.
36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai
sensi dell'art. 18, comma 3, della presente legge, degli articoli 40,
41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1;
   p)  legge  regionale 14 dicembre 1990, n. 32: interamente abrogata
ad eccezione del comma 1, numeri 1) e 4) dell'art. 1;
   q) legge regionale 12 settembre 1991, n. 15: abrogato art. 7.
  3. E' abrogata altresi' ogni altra disposizione di legge  regionale
o  di  regolamento  che contrasti o sia incompatibile con la presente
legge.