Art. 48.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente  legge  si
fa  fronte  con  gli  appositi  stanziamenti  iscritti  nel  bilancio
regionale per l'esercizio in corso e con quelli che verranno iscritti
nei bilanci regionali per gli esercizi successivi.