Art. 6.
            Comitato legislativo e per la programmazione
 
  1.  Al  fine  di collaborare a livello tecnico - scientifico per la
definizione delle linee strategiche  degli  interventi  regionali  e'
istituito,  ad  integrazione  delle  strutture organizzative previste
dalla presente legge, nonche' quale supporto della Giunta regionale e
dei suoi componenti, il Comitato legislativo e per la  programmazione
presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.
  2.  La  Giunta regionale, con specifico provvedimento, determina la
composizione  del  Comitato,  il  numero  degli  esperti  esterni  di
riconosciuta  qualificazione,  che  non  puo'  superare comunque le 5
unita', i criteri di  selezione  degli  stessi,  la  definizione  dei
relativi compensi nonche' le cause di incompatibilita'.
  3.   Il   Comitato,   costituito  con  provvedimento  della  Giunta
regionale, definisce le modalita'  di  partecipazione  dei  dirigenti
regionali.