Art. 6. Comitato legislativo e per la programmazione 1. Al fine di collaborare a livello tecnico - scientifico per la definizione delle linee strategiche degli interventi regionali e' istituito, ad integrazione delle strutture organizzative previste dalla presente legge, nonche' quale supporto della Giunta regionale e dei suoi componenti, il Comitato legislativo e per la programmazione presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato. 2. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, determina la composizione del Comitato, il numero degli esperti esterni di riconosciuta qualificazione, che non puo' superare comunque le 5 unita', i criteri di selezione degli stessi, la definizione dei relativi compensi nonche' le cause di incompatibilita'. 3. Il Comitato, costituito con provvedimento della Giunta regionale, definisce le modalita' di partecipazione dei dirigenti regionali.