Art. 7. Assistenza dei direttori e dei segretari generali alle sedute della giunta e dell'ufficio di presidenza 1. I direttori generali, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta e il Segretario Generale del Consiglio presenziano se invitati, per quanto di rispettiva competenza, alle sedute della Giunta regionale e dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio e, previo assenso del presidente del consesso, hanno facolta' di intervento nella discussione al fine di fornire informazioni e chiarimenti utili alle decisioni da adottare.