Art. 7.
    Assistenza dei direttori e dei segretari generali alle sedute
              della giunta e dell'ufficio di presidenza
 
  1.  I  direttori  generali, il Segretario Generale della Presidenza
della Giunta e il Segretario Generale del  Consiglio  presenziano  se
invitati,  per  quanto  di  rispettiva  competenza, alle sedute della
Giunta regionale e dell'  Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  e,
previo  assenso  del  presidente  del  consesso,  hanno  facolta'  di
intervento nella  discussione  al  fine  di  fornire  informazioni  e
chiarimenti utili alle decisioni da adottare.