Art. 8. Autonomia della funzione dirigenziale 1. Nell'ambito della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria ad essi spettante e nell'osservanza degli atti normativi e programmatici nonche' delle direttive degli organi di direzione politica, i dirigenti: a) partecipano, formulando proposte ed esprimendo pareri tecnici, alla definizione dell'indirizzo politico - amministrativo e all'elaborazione degli schemi di provvedimento di competenza degli organi di direzione politica, assicurano loro ogni forma utile di assistenza amministrativa e di consulenza professionale ed esprimono parere di legittimita' sugli atti da essi proposti; b) svolgono analisi e ricerche per una approfondita individuazione dei problemi, dei bisogni e degli interessi della collettivita' regionale; c) adottano, nel rispetto delle direttive generali, gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, ed esercitano autonomi poteri di spesa; d) presiedono le commissioni di gara e di concorso, sovrintendono alle procedure di appalto e di negoziazione, stipulano i contratti e le convenzioni autorizzate dagli organi di direzione politico - amministrativa; e) partecipano, su delega, in rappresentanza degli organi della Regione, a commissioni e comitati anche interistituzionali; f) gestiscono le risorse umane e strumentali ad essi assegnate, attribuiscono i trattamenti economici accessori, esercitano i dovuti controlli ed attivano gli eventuali procedimenti disciplinari; g) assicurano il coordinamento delle relazioni interfunzionali e l'integrazione interdisciplinare degli apparati amministrativi; h) sono responsabili della trasparenza e della speditezza dei procedimenti amministrativi, della legittimita' degli atti che sottoscrivono e rispondono dei risultati conseguiti e della gestione delle risorse loro affidate.