Art. 8.
                Autonomia della funzione dirigenziale
 
  1. Nell'ambito della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria
ad   essi   spettante   e  nell'osservanza  degli  atti  normativi  e
programmatici nonche'  delle  direttive  degli  organi  di  direzione
politica, i dirigenti:
   a)  partecipano, formulando proposte ed esprimendo pareri tecnici,
alla  definizione  dell'indirizzo   politico   -   amministrativo   e
all'elaborazione  degli  schemi  di provvedimento di competenza degli
organi di direzione politica, assicurano loro  ogni  forma  utile  di
assistenza  amministrativa e di consulenza professionale ed esprimono
parere di legittimita' sugli atti da essi proposti;
   b) svolgono analisi e ricerche per una approfondita individuazione
dei problemi, dei  bisogni  e  degli  interessi  della  collettivita'
regionale;
   c)  adottano,  nel  rispetto delle direttive generali, gli atti di
gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, ivi compresi quelli a
rilevanza esterna, ed esercitano autonomi poteri di spesa;
   d) presiedono le commissioni di gara e di concorso,  sovrintendono
alle  procedure di appalto e di negoziazione, stipulano i contratti e
le convenzioni autorizzate  dagli  organi  di  direzione  politico  -
amministrativa;
   e)  partecipano,  su  delega, in rappresentanza degli organi della
Regione, a commissioni e comitati anche interistituzionali;
   f) gestiscono le risorse umane e strumentali  ad  essi  assegnate,
attribuiscono  i trattamenti economici accessori, esercitano i dovuti
controlli ed attivano gli eventuali procedimenti disciplinari;
   g) assicurano il coordinamento delle relazioni  interfunzionali  e
l'integrazione interdisciplinare degli apparati amministrativi;
   h)  sono  responsabili  della  trasparenza  e della speditezza dei
procedimenti  amministrativi,  della  legittimita'  degli  atti   che
sottoscrivono  e rispondono dei risultati conseguiti e della gestione
delle risorse loro affidate.