Art. 9. Ordinamento e atti della dirigenza 1. La dirigenza regionale e' ordinata nell'unica qualifica di "Dirigente" ed e' articolata secondo graduazione di responsabilita' e di poteri. 2. Ai dirigenti sono affidate funzioni di direzione di strutture organizzative o funzioni di consulenza, di ispezione e vigilanza o di studio e ricerca. 3. Le funzioni di direzione sono graduate nell'ordine dei seguenti tre livelli di responsabilita': a) direttore generale; b) responsabile di servizio; c) responsabile di sezione. 4. Per la durata dell'incarico il dirigente preposto alla struttura di livello piu' elevato e' sovraordinato al dirigente preposto a struttura di livello inferiore. 5. Ai fini del trattamento retributivo accessorio le funzioni dirigenziali sono valutate in rapporto alla entita' e qualita' degli incarichi rivestiti e dei risultati conseguiti. 6. Gli incarichi di funzione dirigenziale di consulenza, di ispezione e vigilanza e di studio e ricerca, ai fini della definizione di livello, sono equiparati alle funzioni di direzione di cui alle lettere b) e c) del precedente comma terzo a seconda del grado di professionalita' richiesto. 7. Con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30 sono individuati gli incarichi di funzione dirigenziale per il cui espletamento sia richiesto il possesso di specifici diplomi di laurea e di eventuale abilitazione professionale o iscrizione all'albo professionale. 8. Gli atti della dirigenza aventi rilevanza esterna assumono la forma di "determinazione dirigenziale" e devono contenere i requisiti propri dell'atto amministrativo. 9. Gli atti emessi dai dirigenti, nei limiti delle funzioni loro assegnate, sono definitivi e diventano esecutivi secondo la normativa in materia di controlli sugli atti amministrativi della Regione. 10. Gli atti di competenza dirigenziale sono eccezionalmente avocabili da parte della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza in caso di necessita' o di urgenza, in relazione alle quali il provvedimento di avocazione deve contenere specifiche motivazioni. 11. L'ingiustificata inerzia del dirigente nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuitigli, ove determini, o minacci, pregiudizio per l'interesse pubblico, da' luogo al potere sostitutivo della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza, i quali, previa diffida, adottano gli atti omessi o ritardati dal dirigente. 12. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, per le rispettive competenze, all'entrata in vigore della presente legge, disciplinano le procedure concernenti l'adozione delle determinazioni dirigenziali con riguardo alle relazioni funzionali con gli organi regionali. 13. L'elenco dei dirigenti regionali, con il curriculum di ciascun dirigente, e' trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.