Art. 9.
                 Ordinamento e atti della dirigenza
 
  1. La dirigenza  regionale  e'  ordinata  nell'unica  qualifica  di
"Dirigente" ed e' articolata secondo graduazione di responsabilita' e
di poteri.
  2.  Ai  dirigenti  sono affidate funzioni di direzione di strutture
organizzative o funzioni di consulenza, di ispezione e vigilanza o di
studio e ricerca.
  3. Le funzioni di direzione sono graduate nell'ordine dei  seguenti
tre livelli di responsabilita':
   a) direttore generale;
   b) responsabile di servizio;
   c) responsabile di sezione.
  4. Per la durata dell'incarico il dirigente preposto alla struttura
di  livello  piu'  elevato  e'  sovraordinato al dirigente preposto a
struttura di livello inferiore.
  5. Ai fini  del  trattamento  retributivo  accessorio  le  funzioni
dirigenziali  sono valutate in rapporto alla entita' e qualita' degli
incarichi rivestiti e dei risultati conseguiti.
  6.  Gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale  di  consulenza,  di
ispezione   e  vigilanza  e  di  studio  e  ricerca,  ai  fini  della
definizione di livello, sono equiparati alle funzioni di direzione di
cui alle lettere b) e c) del precedente comma  terzo  a  seconda  del
grado di professionalita' richiesto.
  7. Con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30 sono individuati
gli  incarichi  di  funzione dirigenziale per il cui espletamento sia
richiesto il possesso di specifici diplomi di laurea e  di  eventuale
abilitazione professionale o iscrizione all'albo professionale.
  8.  Gli  atti  della dirigenza aventi rilevanza esterna assumono la
forma di "determinazione dirigenziale" e devono contenere i requisiti
propri dell'atto amministrativo.
  9. Gli atti emessi dai dirigenti, nei limiti  delle  funzioni  loro
assegnate, sono definitivi e diventano esecutivi secondo la normativa
in materia di controlli sugli atti amministrativi della Regione.
  10.  Gli  atti  di  competenza  dirigenziale  sono  eccezionalmente
avocabili da parte della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza in  caso
di  necessita' o di urgenza, in relazione alle quali il provvedimento
di avocazione deve contenere specifiche motivazioni.
  11. L'ingiustificata inerzia  del  dirigente  nell'esercizio  delle
funzioni  e  dei  poteri  attribuitigli,  ove  determini,  o minacci,
pregiudizio per l'interesse pubblico, da' luogo al potere sostitutivo
della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza, i quali,  previa  diffida,
adottano gli atti omessi o ritardati dal dirigente.
  12.   La  Giunta  regionale  e  l'Ufficio  di  Presidenza,  per  le
rispettive competenze, all'entrata in vigore  della  presente  legge,
disciplinano le procedure concernenti l'adozione delle determinazioni
dirigenziali  con  riguardo  alle relazioni funzionali con gli organi
regionali.
  13. L'elenco dei dirigenti regionali, con il curriculum di  ciascun
dirigente,  e'  trasmesso  al  Dipartimento  della  Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  ai  fini  di  cui
all'art.  23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.