Art. 2. Utilizzo del fondo 1. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori sono autorizzate, previo nulla-osta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, al prelevamento dal fondo straordinario, che avverra' all'insorgere delle necessita' per far fronte ai pagamenti relativi alle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, a titolo di anticipazione a fronte dei contributi annualmente spettanti a carico del bilancio della Regione Molise. 2. La Tesoreria Regionale provvedera' all'erogazione sulla base di ordini di pagamento emessi dal Legale rappresentante e dal direttore delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, senza ulteriori formalita', nei limiti stabiliti dal nulla-osta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste. 3. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori sono le esclusive responsabili della utilizzazione del fondo nel rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1 del presente articolo e di quanto stabilito dal nulla-osta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.