Art. 2. Oggetto e limiti dell'intervento 1. Le agevolazioni hanno carattere di straordinarieta' e sono concesse unicamente per le garanzie prestate dai soci, indicati all'art. 1, prima del 20 maggio 1993 data di entrata in vigore del decreto legge n. 149, convertito con modificazioni nella legge n. 237 del 19 luglio 1993. Tali garanzie devono risultare da apposita certificazione rilasciata dagli istituti di credito e/o enti pubblici finanziatori. 2. Il pagamento da parte dell'Amministrazione regionale entro i limiti delle garanzie prestate dai soggetti indicati all'art. 1 del presente regolamento non potra' superare il credito ammesso allo stato passivo, depositato a norma degli artt. 97 e 209 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 3. Per le garanzie prestate da soci in solido con soggetti non soci, l'Amministrazione regionale interverra', esclusivamente, per l'assunzione della quota a carico dei soci, determinata con i criteri di cui al 2 comma dell'art. 1298 C.C.