Art. 2.
                  Oggetto e limiti dell'intervento
 
  1. Le agevolazioni  hanno  carattere  di  straordinarieta'  e  sono
concesse  unicamente  per  le  garanzie  prestate  dai soci, indicati
all'art. 1, prima del 20 maggio 1993 data di entrata  in  vigore  del
decreto legge n. 149, convertito con modificazioni nella legge n. 237
del  19  luglio  1993.  Tali  garanzie  devono  risultare da apposita
certificazione rilasciata dagli istituti di credito e/o enti pubblici
finanziatori.
  2.  Il  pagamento  da  parte dell'Amministrazione regionale entro i
limiti delle garanzie prestate dai soggetti indicati all'art.  1  del
presente  regolamento  non  potra'  superare  il credito ammesso allo
stato passivo, depositato a norma degli artt. 97 e 209  del  R.D.  16
marzo 1942, n. 267.
  3.  Per  le  garanzie  prestate  da soci in solido con soggetti non
soci, l'Amministrazione regionale  interverra',  esclusivamente,  per
l'assunzione della quota a carico dei soci, determinata con i criteri
di cui al 2 comma dell'art. 1298 C.C.