Art. 3. Documentazione da presentare 1. Le domande per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 2 della legge dovranno essere integrate dalla seguente documentazione in originale e copia, da inviare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca: a) dichiarazione come dagli allegati modelli A e B (modello A per socio persona fisica; modello B per socio persona giuridica; per i soci garanti in solido, vedere punto d); b) certificazione dell'istituto di credito e/o ente pubblico finanziatore dalla quale si evincano: il tipo della garanzia prestata, l'eventuale limite della stessa, il beneficiario, il garante, la data in cui essa e' stata prestata ed il credito ancora in essere; c) certificazione rilasciata dal tribunale competente dalla quale risulti l'eventuale dichiarazione del fallimento della cooperativa o l'accertamento dello stato di insolvenza, da presentare solo nel caso in cui non sia stata gia' ordinata la liquidazione coatta amministrativa; d) dichiarazione come da allegato modello C resa da tutti i soci garanti in solido, ad eccezione di quello che ha prodotto la dichiarazione di cui al punto a); e) dichiarazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nel caso di cooperative sottoposte a liquidazione coatta amministrativa) in ordine all'importo del credito ammesso allo stato passivo e all'assenza di opposizioni o impugnazioni; ove risultino proposti tali gravami, la dichiarazione dovra' dare contezza degli esiti degli stessi. In alternativa, dichiarazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore da cui risulti in corso la predisposizione dello stato passivo. I medesimi elementi informativi potranno essere documentati con apposita certificazione rilasciata dalla competente cancelleria del tribunale; f) determinazioni del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali in ordine al mancato accoglimento dell'istanza ex legge n. 237/1993 per carenza di fondi. In mancanza di tali determinazioni il socio dovra' richiedere al Ministero, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, comunicazioni in ordine allo stato della pratica ed allegare alla documentazione del presente articolo copia di detta richiesta, indicando gli estremi della raccomandata, e copia dell'istanza con la quale sono stati richiesti i benefici di cui alle legge n. 237 del 19 luglio 1993. In caso di mancata presentazione di quest'ultima istanza per carenza di requisiti occorrera' produrre apposita dichiarazione, specificando quali fossero i requisiti la cui mancanza non ha consentito la presentazione dell'istanza stessa. 2. Qualora l'obbligazione di garanzia sia stata prestata in solido, la documentazione di cui sopra, ivi comprese le dichiarazioni dei soci garanti in solido rese sul modello C, dovra' essere presentata da uno solo dei soci garanti, in quanto l'assunzione da parte della Regione siciliana del credito garantito nei confronti di uno solo di essi comporta la liberazione di tutti gli altri garanti solidali nei confronti del creditore. 3. La documentazione di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al comma successivo, dovra' pervenire entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente regolamento. 4. La documentazione di cui al punto c) del comma 1 dovra' pervenire entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza o del fallimento, qualora la pubblicazione della sentenza sia successiva alla pubblicazione del presente regolamento. 5. L'Assessorato puo' richiedere chiarimenti o documentazione integrativa che il socio dovra' inviare nei termini di volta in volta assegnati e ritenuti congrui ai fini dell'assolvimento richiesto e, comunque, non inferiori a 15 giorni. 6. I termini sono stabiliti a pena di decadenza. 7. Per la documentazione trasmessa con raccomandata, tramite il servizio postale, il rispetto dei termini di presentazione sara' riferito alla data del timbro postale di spedizione.