Art. 3.
                    Documentazione da presentare
 
  1. Le domande per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art.  2
della  legge  dovranno essere integrate dalla seguente documentazione
in originale e copia,  da  inviare  all'Assessorato  regionale  della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
   a)  dichiarazione come dagli allegati modelli A e B (modello A per
socio persona fisica; modello B per socio persona  giuridica;  per  i
soci garanti in solido, vedere punto d);
   b)  certificazione  dell'istituto  di  credito  e/o  ente pubblico
finanziatore  dalla  quale  si  evincano:  il  tipo  della   garanzia
prestata,  l'eventuale  limite  della  stessa,  il  beneficiario,  il
garante, la data in cui essa e' stata prestata ed il  credito  ancora
in essere;
   c)  certificazione rilasciata dal tribunale competente dalla quale
risulti l'eventuale dichiarazione del fallimento della cooperativa  o
l'accertamento dello stato di insolvenza, da presentare solo nel caso
in   cui   non   sia  stata  gia'  ordinata  la  liquidazione  coatta
amministrativa;
   d) dichiarazione come da allegato modello C resa da tutti  i  soci
garanti  in  solido,  ad  eccezione  di  quello  che  ha  prodotto la
dichiarazione di cui al punto a);
   e) dichiarazione  del  curatore  fallimentare  o  del  commissario
liquidatore (nel caso di cooperative sottoposte a liquidazione coatta
amministrativa)  in ordine all'importo del credito ammesso allo stato
passivo e all'assenza di opposizioni o  impugnazioni;  ove  risultino
proposti  tali  gravami,  la dichiarazione dovra' dare contezza degli
esiti degli stessi.
  In alternativa,  dichiarazione  del  curatore  fallimentare  o  del
commissario  liquidatore  da  cui risulti in corso la predisposizione
dello stato passivo.
  I medesimi elementi informativi  potranno  essere  documentati  con
apposita  certificazione  rilasciata dalla competente cancelleria del
tribunale;
   f) determinazioni del Ministero delle risorse agricole  alimentari
e  forestali  in ordine al mancato accoglimento dell'istanza ex legge
n. 237/1993 per carenza di fondi.
  In mancanza di tali determinazioni il socio  dovra'  richiedere  al
Ministero,   ai   sensi  della  legge  n.  241  del  7  agosto  1990,
comunicazioni in ordine allo stato della  pratica  ed  allegare  alla
documentazione  del  presente  articolo  copia  di  detta  richiesta,
indicando gli estremi della raccomandata, e copia dell'istanza con la
quale sono stati richiesti i benefici di cui alle legge n. 237 del 19
luglio 1993.
  In  caso  di  mancata  presentazione  di  quest'ultima  istanza per
carenza di  requisiti  occorrera'  produrre  apposita  dichiarazione,
specificando  quali  fossero  i  requisiti  la  cui  mancanza  non ha
consentito la presentazione dell'istanza stessa.
  2. Qualora l'obbligazione di garanzia sia stata prestata in solido,
la documentazione di cui sopra, ivi  comprese  le  dichiarazioni  dei
soci  garanti  in solido rese sul modello C, dovra' essere presentata
da uno solo dei soci garanti, in quanto l'assunzione da  parte  della
Regione  siciliana del credito garantito nei confronti di uno solo di
essi comporta la liberazione di tutti gli altri garanti solidali  nei
confronti del creditore.
  3.  La  documentazione  di  cui  al presente articolo, salvo quanto
previsto al comma successivo, dovra' pervenire entro il termine di 45
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana del presente regolamento.
  4.  La  documentazione  di  cui  al  punto  c)  del  comma 1 dovra'
pervenire entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione dello stato
di insolvenza  o  del  fallimento,  qualora  la  pubblicazione  della
sentenza sia successiva alla pubblicazione del presente regolamento.
  5.  L'Assessorato  puo'  richiedere  chiarimenti  o  documentazione
integrativa che il socio dovra' inviare nei termini di volta in volta
assegnati e ritenuti congrui ai fini dell'assolvimento  richiesto  e,
comunque, non inferiori a 15 giorni.
  6. I termini sono stabiliti a pena di decadenza.
  7.  Per  la  documentazione  trasmessa con raccomandata, tramite il
servizio postale, il rispetto  dei  termini  di  presentazione  sara'
riferito alla data del timbro postale di spedizione.