Art. 4.
         Criteri di priorita' nell'assunzione delle garanzie
 
  1.  Esaurito  l'iter  istruttorio  di  cui al successivo art. 5 del
presente regolamento, si procedera' a redigere l'elenco dei  soggetti
beneficiari in base ai seguenti criteri di priorita':
   1.1.  garanzie  rilasciate  da  socio "persona fisica" a favore di
cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale
o per le  quali  sia  stata  gia'  ordinata  la  liquidazione  coatta
amministrativa;
   1.2.  garanzie  rilasciate  da  socio "persona fisica" a favore di
cooperative agricole per le quali  alla  data  di  pubblicazione  del
presente  regolamento non sia stata ancora accertata l'insolvenza con
sentenza  giudiziale  ovvero  non  sia  stata  ancora   ordinata   la
liquidazione coatta amministrativa;
  1.3.  garanzie  rilasciate  da  socio  "cooperativa"  a  favore  di
cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale
o per le  quali  sia  stata  gia'  ordinata  la  liquidazione  coatta
amministrativa;
  1.4.  garanzie  rilasciate  da  socio  "cooperativa"  a  favore  di
cooperative agricole per le quali  alla  data  di  pubblicazione  del
presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con
sentenza   giudiziale   ovvero  non  sia  stata  ancora  ordinata  la
liquidazione coatta amministrativa;
  1.5.  garanzie rilasciate da socio "consorzio di II grado" a favore
di  cooperative  agricole  con  insolvenza  accertata  con   sentenza
giudiziale  o  per  le  quali sia stata gia' ordinata la liquidazione
coatta amministrativa;
  1.6. garanzie rilasciate da socio "consorzio di Il grado" a  favore
di  cooperative agricole per le quali, alla data di pubblicazione del
presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con
sentenza  giudiziale,  ovvero  non  sia  stata  ancora  ordinata   la
liquidazione coatta amministrativa;
  1.7.  garanzie  rilasciate da socio "persona giuridica" (diversa da
quelle individuate ai punti 1.3. e  1.5.)  a  favore  di  cooperative
agricole  con  insolvenza  accertata con sentenza giudiziale o per le
quali sia stata gia' ordinata la liquidazione coatta amministrativa;
  1.8. garanzie rilasciate da socio "persona giuridica"  (diversa  da
quelle  individuate  ai  punti  1.4.  e 1.6.) a favore di cooperative
agricole per le  quali,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza
giudiziale,  ovvero  non  sia  stata  ancora ordinata la liquidazione
coatta amministrativa.
  2. All'interno di ciascun raggruppamento (individuato ai  punti  da
1.1.   a   1.8.)   ove  le  disponibilita'  finanziarie  non  fossero
sufficienti  ad  assicurare  l'assunzione  di   tutte   le   garanzie
rientranti  nel  singolo  raggruppamento,  si  seguiranno  i seguenti
ulteriori criteri di priorita' determinati in primo luogo dall'ordine
cronologico della data di accertata insolvenza ovvero della  data  in
cui  e'  stata ordinata la liquidazione coatta amministrativa di ogni
singola cooperativa e quindi, con riferimento alla stessa cooperativa
dall'ordine cronologico di rilascio delle garanzie.