Art. 4. Criteri di priorita' nell'assunzione delle garanzie 1. Esaurito l'iter istruttorio di cui al successivo art. 5 del presente regolamento, si procedera' a redigere l'elenco dei soggetti beneficiari in base ai seguenti criteri di priorita': 1.1. garanzie rilasciate da socio "persona fisica" a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata gia' ordinata la liquidazione coatta amministrativa; 1.2. garanzie rilasciate da socio "persona fisica" a favore di cooperative agricole per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa; 1.3. garanzie rilasciate da socio "cooperativa" a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata gia' ordinata la liquidazione coatta amministrativa; 1.4. garanzie rilasciate da socio "cooperativa" a favore di cooperative agricole per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa; 1.5. garanzie rilasciate da socio "consorzio di II grado" a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata gia' ordinata la liquidazione coatta amministrativa; 1.6. garanzie rilasciate da socio "consorzio di Il grado" a favore di cooperative agricole per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale, ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa; 1.7. garanzie rilasciate da socio "persona giuridica" (diversa da quelle individuate ai punti 1.3. e 1.5.) a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata gia' ordinata la liquidazione coatta amministrativa; 1.8. garanzie rilasciate da socio "persona giuridica" (diversa da quelle individuate ai punti 1.4. e 1.6.) a favore di cooperative agricole per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale, ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa. 2. All'interno di ciascun raggruppamento (individuato ai punti da 1.1. a 1.8.) ove le disponibilita' finanziarie non fossero sufficienti ad assicurare l'assunzione di tutte le garanzie rientranti nel singolo raggruppamento, si seguiranno i seguenti ulteriori criteri di priorita' determinati in primo luogo dall'ordine cronologico della data di accertata insolvenza ovvero della data in cui e' stata ordinata la liquidazione coatta amministrativa di ogni singola cooperativa e quindi, con riferimento alla stessa cooperativa dall'ordine cronologico di rilascio delle garanzie.