Art. 5. Istruttoria 1. Entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato al precedente art. 3, comma 3, si procedera' alla redazione della graduatoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4 previo accertamento del ricorrere delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 2 Via via che perverra' la documentazione di cui alla lett. c) del precedente art. 3, comma 1, ovvero quando sara' intervenuto il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, il soggetto beneficiario sara' inserito in graduatoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4, previo l'accertamento di cui al comma precedente. 3. Il competente gruppo dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e' tenuto a provvedere tempestivamente alla notifica del provvedimento che ordina la liquidazione al gruppo incaricato degli adempimenti di cui al presente regolamento. 4. Dell'inserimento in graduatoria sara' data notizia all'interessato. La graduatoria sara' resa estensibile, a richiesta, agli aventi titolo. 5. Redatta la graduatoria, ai soggetti utilmente inclusi nella stessa e che hanno, comunque, prodotto la documentazione prevista dalla lett. e) e dalla lett. f) prima parte, ove quest'ultima dovuta, del precedente art. 3, comma 1, l'Assessorato provvedera', entro 30 giorni successivi al completamento della documentazione necessaria, a richiedere ulteriore documentazione prevista per le finalita' del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 6. La documentazione di cui al comma precedente dovra' pervenire all'Assessorato suddetto entro 15 giorni dalla richiesta.