Art. 5.
                             Istruttoria
 
  1. Entro i successivi  60  giorni  decorrenti  dalla  scadenza  del
termine  fissato  al  precedente  art. 3, comma 3, si procedera' alla
redazione della graduatoria secondo i criteri di  cui  al  precedente
art.  4  previo  accertamento  del  ricorrere  delle condizioni e dei
requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
  2  Via via che perverra' la documentazione di cui alla lett. c) del
precedente art. 3,  comma  1,  ovvero  quando  sara'  intervenuto  il
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  il soggetto
beneficiario sara' inserito in graduatoria secondo i criteri  di  cui
al   precedente  art.  4,  previo  l'accertamento  di  cui  al  comma
precedente.
  3. Il competente gruppo dell'Assessorato  della  cooperazione,  del
commercio,  dell'artigianato  e  della  pesca  e' tenuto a provvedere
tempestivamente  alla  notifica  del  provvedimento  che  ordina   la
liquidazione  al  gruppo  incaricato  degli  adempimenti  di  cui  al
presente regolamento.
  4.   Dell'inserimento   in   graduatoria   sara'    data    notizia
all'interessato.  La graduatoria sara' resa estensibile, a richiesta,
agli aventi titolo.
  5.  Redatta  la  graduatoria,  ai  soggetti utilmente inclusi nella
stessa e che hanno, comunque,  prodotto  la  documentazione  prevista
dalla lett. e) e dalla lett. f) prima parte, ove quest'ultima dovuta,
del  precedente  art. 3, comma 1, l'Assessorato provvedera', entro 30
giorni successivi al completamento della documentazione necessaria, a
richiedere  ulteriore  documentazione  prevista  per le finalita' del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  6. La documentazione di cui al comma  precedente  dovra'  pervenire
all'Assessorato suddetto entro 15 giorni dalla richiesta.