Art. 6. Adempimenti finali 1. Completato l'iter istruttorio l'Assessorato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvedera' ad adottare i provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla legge. 2. I provvedimenti suddetti dopo il visto degli organi di controllo saranno notificati al beneficiario, agli istituti di credito ed enti interessati ed ai curatori o commissari liquidatori.