Art. 6.
                         Adempimenti finali
 
  1.  Completato  l'iter  istruttorio l'Assessorato, nei limiti delle
risorse  finanziarie   disponibili,   provvedera'   ad   adottare   i
provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla legge.
  2. I provvedimenti suddetti dopo il visto degli organi di controllo
saranno  notificati al beneficiario, agli istituti di credito ed enti
interessati ed ai curatori o commissari liquidatori.