Art. 2.
 
  1.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del  Presidente
dell'Assemblea ed e' composta  da  un  numero  di  deputati  tale  da
garantire la presenza di tutti i Gruppi parlamentari ed, al contempo,
per  quanto  possibile,  il  rapporto  proporzionale  fra  gli stessi
esistente in Assemblea.