Art. 2. Nomina Commissario liquidatore 1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3, lettera a) della legge regionale 45/94, provvede alla nomina del Commissario liquidatore entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge; 2. Nell'atto di nomina e' individuata la durata dell'incarico ed il compenso al Commissario.