Art. 2.
                   Nomina Commissario liquidatore
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2 comma
3,  lettera a)  della legge regionale 45/94, provvede alla nomina del
Commissario liquidatore entro quindici giorni dall'entrata in  vigore
della presente legge;
  2. Nell'atto di nomina e' individuata la durata dell'incarico ed il
compenso al Commissario.