Art. 3.
                       Compiti del Commissario
 
  1.  Il  commissario  provvede  alla  liquidazione  della  soppressa
Associazione  Intercomunale  avendo  come  riferimento  il  piano  di
liquidazione  approvato  dal Consiglio regionale con deliberazione n.
541 del 29 novembre 1994, che dispone in ordine alla destinazione  di
attivita', passivita', beni;
  2.  Gli  oneri  per  far  fronte  al compenso del Commissario fanno
carico al bilancio regionale.