Art. 3. Compiti del Commissario 1. Il commissario provvede alla liquidazione della soppressa Associazione Intercomunale avendo come riferimento il piano di liquidazione approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 541 del 29 novembre 1994, che dispone in ordine alla destinazione di attivita', passivita', beni; 2. Gli oneri per far fronte al compenso del Commissario fanno carico al bilancio regionale.