Art. 5. Norme finanziaria Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della spesa del bilancio 1997, competenza e cassa per analogo importo; (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 26 marzo 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 26 febbraio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 22 marzo 1977