Art. 5.
                          Norme finanziaria
 
  Agli  oneri  di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della
presente legge si fa fronte con la seguente variazione  da  apportare
agli  stati di previsione della spesa del bilancio 1997, competenza e
cassa per analogo importo;
  (Omissis).
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 26 marzo 1997
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  26
febbraio  1997  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 22
marzo 1977