Art. 2.
                    Programma annuale e modalita'
                  per la concessione di contributi
 
  1. La Giunta regionale  predispone  annualmente  un  programma  che
individua:
   a)  gli  obiettivi  prioritari,  tra  quelli  indicati  al comma 2
dell'articolo 1;
   b)  gli  interventi  e  le  iniziative  che  la  Regione   intende
realizzare direttamente;
   c)  gli  interventi  e  le iniziative di altri soggetti pubblici e
privati  che   la   Regione   intende   prioritariamente   finanziare
parzialmente o interamente;
   d)  l'ammontare  delle  risorse  disponibili per la concessione di
contributi ad altri soggetti pubblici e privati.
  2. Qualora il programma preveda la concessione  dei  contributi  di
cui  alla  lettera  d)  del  comma  1,  lo  stesso  comprende i bandi
indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalita'  ed  i
termini  per  la  presentazione  delle  domande, la documentazione da
allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime  e  per
la  formulazione delle graduatorie, nonche' le percentuali massime di
contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
  3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1  e  2  sono  approvati
dalla  Giunta  regionale  entro  il 31 marzo di ogni anno, sentita la
competente commissione consiliare che si esprime entro trenta  giorni
dal  ricevimento  della proposta; trascorso tale termine il parere si
intende reso positivamente.