Art. 2. Programma annuale e modalita' per la concessione di contributi 1. La Giunta regionale predispone annualmente un programma che individua: a) gli obiettivi prioritari, tra quelli indicati al comma 2 dell'articolo 1; b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente; c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente; d) l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione di contributi ad altri soggetti pubblici e privati. 2. Qualora il programma preveda la concessione dei contributi di cui alla lettera d) del comma 1, lo stesso comprende i bandi indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonche' le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile. 3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.