Art. 5.
Maggiorazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
       per il finanziamento degli enti responsabili di bacino
 
  1.  Gli  enti  responsabili  di bacino di cui all'articolo 11 delle
norme generali di prima attuazione del Piano regionale di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, approvato con provvedimento del  Consiglio
regionale  28 ottobre 1988, n. 785, per far fronte alle proprie spese
di  funzionamento,  nonche'  per  finanziare  interventi   volti   ad
incentivare  la  raccolta  differenziata  ed  il recupero dai rifiuti
solidi urbani di materiali o energia, sono autorizzati  a  maggiorare
le tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di un'aliquota da
determinarsi in sede di approvazione del bilancio dell'ente medesimo.