Art. 5. Maggiorazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il finanziamento degli enti responsabili di bacino 1. Gli enti responsabili di bacino di cui all'articolo 11 delle norme generali di prima attuazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, n. 785, per far fronte alle proprie spese di funzionamento, nonche' per finanziare interventi volti ad incentivare la raccolta differenziata ed il recupero dai rifiuti solidi urbani di materiali o energia, sono autorizzati a maggiorare le tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di un'aliquota da determinarsi in sede di approvazione del bilancio dell'ente medesimo.