Art. 6.
                            Norme finali
 
  1.  Sono  abrogate  le  leggi  regionali 22 maggio 1984, n. 22 e 23
aprile 1990, n. 31.
  2. E' abrogato il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 19
agosto 1996, n. 27.