Art. 7.
                          Norma transitoria
 
  1. Per l'anno 1997 il termine di cui al comma 3 dell'articolo 2  e'
fissato al 30 giugno.
  2.  Il termine previsto dall'articolo 16 punto 1, ultimo capoverso,
delle  norme  di  attuazione  del  piano  territoriale  regionale  di
coordinamento e' fissato al 31 dicembre 1997.