Art. 7. Norma transitoria 1. Per l'anno 1997 il termine di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' fissato al 30 giugno. 2. Il termine previsto dall'articolo 16 punto 1, ultimo capoverso, delle norme di attuazione del piano territoriale regionale di coordinamento e' fissato al 31 dicembre 1997.