(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33
                         del 22 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La   Regione,   nell'ambito  degli  indirizzi  della  politica
comunitaria ed in armonia con la  legge  5  dicembre  1985,  n.  730,
promuove,  sostiene  e  disciplina nel proprio territorio l'attivita'
agrituristica, allo scopo di:
   a) assicurare la permanenza dei produttori  singoli  ed  associati
nelle  zone  rurali,  attraverso il miglioramento delle condizioni di
vita e l'incremento dei redditi  aziendali,  soprattutto  nelle  aree
montane, svantaggiate e protette;
   b)  salvaguardare  e tutelare l'ambiente ed il patrimonio edilizio
rurale attraverso un equilibrato rapporto tra citta' e campagna;
   c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
   d) sviluppare il turismo sociale giovanile;
   e)  favorire  lo  sviluppo  ed  il  riequilibrio  del   territorio
agricolo;
   t)  favorire  la  conservazione e la conoscenza delle tradizioni e
delle iniziative culturali del mondo agricolo;
   g) creare nuovi posti di lavoro nell'ambito della famiglia rurale;
   h) favorire la diversificazione dell'offerta turistica;
   i) promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo,
la   valorizzazione   delle   risorse    naturali    e    dei    beni
storico-culturali.