Art. 10.
                Commissione agrituristica provinciale
 
  1.   E'   istituita,   presso   ogni   provincia,   la  Commissione
agrituristica provinciale.
  2.  La  Commissione,  ai  fini  dell'iscrizione   degli   operatori
agrituristici   nell'elenco   di   cui  all'articolo  9,  accerta  la
sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2 e la  insussistenza
delle  condizioni  previste  dall'articolo  6  della legge 5 dicembre
1985, n. 730.
  3. La Commissione, per l'accertamento preliminare dei requisiti  di
connessione  e  complementarieta',  verifica, avvalendosi anche degli
ispettorati regionali per l'agricoltura competenti per territorio,  i
contenuti del Piano agrituristico aziendale.
  4. La Commissione e' composta da:
   a) il Presidente della provincia o un suo delegato con funzioni di
Presidente;
   b)  due  membri,  di  cui uno effettivo e uno supplente, designati
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   c)   il   dirigente   responsabile   dell'Ispettorato    regionale
dell'agricoltura  quale  membro  effettivo  e altro funzionario dello
stesso ufficio quale membro supplente;
   d) sei membri, di cui tre effettivi  e  tre  supplenti,  designati
dalle  organizzazioni  agrituristiche  maggiormente rappresentative a
livello regionale;
   e) quattro membri di cui due effettivi e due  supplenti  designati
dalla  amministrazione  provinciale  tra  i  responsabili dei settori
turismo ed agricoltura;
   f) due membri, di cui uno effettivo  e  uno  supplente,  designati
dalle  Comunita' montane della provincia, limitatamente alle province
montane o parzialmente montane;
   g) un rappresentante designato dalle associazioni turistiche  piu'
rappresentative  a  livello regionale di cui alle lettere a), b) e c)
comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13;
   h) il sindaco o suo delegato, del Comune nel cui territorio ricade
l'azienda agrituristica.
  5.  Funge  da   segretario   della   Commissione   un   funzionario
dell'Amministrazione provinciale.
  6. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente
della  Provincia  entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine,  la   Commissione,   ancorche'   incompleta,   puo'   essere
validamente  costituita,  purche' siano pervenute almeno il cinquanta
per  cento  delle  designazioni.  Sono  fatte  salve   le   eventuali
successive integrazioni.
  7.    La    Commissione    rimane   in   carica   per   la   durata
dell'Amministrazione che l'ha espressa.
  8. Per la validita' delle sedute della Commissione e' richiesta  la
presenza  di  un  numero  di  componenti pari almeno alla meta' degli
assegnati. Nell'ipotesi di cui alla seconda  parte  del  comma  6  e'
richiesta  la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni
sono adottate a  maggioranza  dei  presenti,  computando  fra  questi
ultimi  gli astenuti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del
Presidente.
  9. Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f) e g) del
comma 4, e' corrisposta un'indennita' di presenza e, ove  spetti,  il
rimborso  delle  spese  di viaggio, nella misura prevista dalla legge
regionale  6  agosto  1987,  n.  38  e  successive  modificazioni   e
integrazioni.