Art. 12.
                Verifica e revoca dell'autorizzazione
 
  1.  La  Commissione  agrituristica  provinciale  effettua verifiche
periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione
 all'elenco,   nonche'   verifiche   nell'applicazione   del    Piano
agrituristico aziendale.
  2.  Per  l'effettuazione  delle  verifiche  di  cui  al  comma 1 la
Commissione  agrituristica  provinciale  si   avvale   di   personale
provinciale  qualificato e puo' chiedere l'intervento degli Ispettori
di vigilanza di cui all'articolo 19.
  3. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco e
la revoca dell'autorizzazione comunale.
  4.  La  cancellazione  dall'elenco  comporta  la restituzione delle
provvidenze  concesse  ai  sensi  dell'articolo  15,  sempreche'  sia
disposta entro i termini di cui all'articolo 18.