Art. 13.
               Obblighi degli operatori agrituristici
 
  1.   Gli   operatori  autorizzati  allo  svolgimento  di  attivita'
agrituristiche sono obbligati a:
   a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;
   b) rispettare i limiti e le modalita' indicate nell'autorizzazione
medesima;
   c) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre  di  ogni  anno,  per
l'anno  successivo,  una dichiarazione contenente l'indicazione delle
tariffe   minime   e    massime    per    le    attivita'    indicate
nell'autorizzazione;
   d)  osservare  il disposto di cui all'articolo 109 del Testo Unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773;
   e) rispettare le tariffe comunicate al comune;
   f) apporre  all'esterno  dell'edificio,  in  modo  stabile  e  ben
visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta
regionale,  con la denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno
una tabella indicante i piatti tipici dell'azienda;
   g)  comunicare  al  Sindaco  e  alla   Commissione   agrituristica
provinciale    entro    trenta    giorni,    l'eventuale   cessazione
dell'attivita' agrituristica.
  2. Entro due anni dall'iscrizione nell'elenco di  cui  all'articolo
9,  gli  operatori,  fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti
dalla loro volonta', devono iniziare l'attivita' agrituristica,  pena
la   decadenza   dell'iscrizione   stessa  e  la  restituzione  delle
provvidenze concesse.