Art. 16.
                        Programmi di sviluppo
 
  1.   La   Giunta   regionale  puo'  concedere  contributi  fino  al
settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e  fino  ad
un  massimo  di lire 50.000.000, sulla base di specifici programmi, a
favore di  associazioni  agrituristiche  per  iniziative  di  studio,
ricerca,   formazione  e  qualificazione  professionale  nel  settore
dell'agriturismo.
  2. La Regione puo'  inoltre  finanziare  corsi  di  formazione  per
operatori  agrituristici  nell'ambito  del programma regionale per la
formazione professionale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990,
n. 10 e successive modificazioni.
  3. I benefici di cui al presente articolo non sono  cumulabili  per
le  medesime  iniziative  con  analoghi  benefici  previsti  da altre
normative regionali statali o comunitarie.