Art. 19.
                              Vigilanza
 
  1. La vigilanza  spetta  alle  Province  le  quali  controllano  lo
svolgimento   delle   attivita'   agrituristiche   avvalendosi  degli
Ispettori di vigilanza di cui all'articolo 57 della  legge  regionale
31   ottobre   1980,  n.    88,  riconosciuti  ufficiali  di  polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio
1991, n. 1, nonche' di proprio personale qualificato nella materia.
  2. Dei risultati della vigilanza vengono informate  le  Commissioni
agrituristiche provinciali di cui all'articolo 10.