Art. 20. Sanzioni 1. Chiunque eserciti l'attivita' agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed alla immediata chiusura dell'attivita' agrituristica. 2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro: a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alla lettera c) comma 2 dell'articolo 2; b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alle lettere a), b), e c) comma 2 dell'articolo 3; c) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 4 dell'articolo 4; d) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 3 dell'articolo 9; e) da lire 500.000 a lire 1.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'articolo 13. 3. In caso di piu' violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 e nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 22 non ottemperino all'obbligo di presentare il piano agrituristico nel termine ivi indicato, viene disposta, dal Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda agrituristica, la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo. 4. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Delle sanzioni e' data comunicazione alla Provincia di competenza.