Art. 4.
        Idoneita' all'esercizio dell'attivita' agrituristica
 
  1.   Possono  svolgere  attivita'  agrituristica  gli  imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. singoli ed associati,  che
svolgono   attivita'   agricola   da   almeno  un  biennio,  mediante
l'utilizzazione della propria azienda.
  2. Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica  a  parenti
ed  affini  fino  al  terzo  grado  che  subentrano nella titolarita'
dell'azienda medesima.
  3. L'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi
dell'articolo 2135 del  c.c.  e'  svolto  dall'Ispettorato  regionale
dell'agricoltura   competente   per  territorio,  il  quale  rilascia
apposita certificazione.
  4. Gli imprenditori possono avvalersi esclusivamente dei  familiari
di  cui  all'articolo  230-bis  del  c.c.,  ancorche' conviventi e di
propri dipendenti.
  5. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui
all'articolo 9 e' richiesta l'iscrizione ad un  corso  formativo  per
operatori   agrituristici  di  almeno  cento  ore  organizzato  dalle
associazioni agrituristiche operanti su base provinciale.
  6. Per l'iscrizione al corso formativo per operatori  agrituristici
e' necessario possedere i requisiti di cui al comma 1.
  7.  I  corsi  sono  finanziati  dalla  Giunta  regionale  e  devono
prevedere lezioni teorico-pratiche nel le seguenti materie:
   a) legislazione agrituristica;
   b) organizzazione e gestione aziendale;
   c) obblighi tributari;
   d) normativa igienico-sanitaria;
   e) trasformazione dei prodotti;
   f) gestione della recettivita'.
  8. Per gli operatori agrituristici gia' iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla data
dell'entrata in vigore della presente  legge,  non  e'  richiesta  la
frequenza del corso formativo di cui al comma 5.
  9.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  comunale  di  cui
all'articolo 8 della legge  5  dicembre  1985,  n.  730,  i  soggetti
interessati  devono  presentare un attestato di frequenza ai corsi di
cui al comma 5 e aver sostenuto  un  colloquio  finale  innanzi  alla
Commissione agrituristica provinciale.