Art. 7.
                      Norme igienico-sanitarie
 
  1. I locali destinati  ad  uso  agrituristico  devono  possedere  i
requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni;
  2.  Nella  valutazione  ditali  requisiti, deve essere tenuto conto
delle peculiari caratteristiche di ruralita' degli edifici.  Ai  fini
delle utilizzazione agrituristica e' consentito derogare ai limiti di
altezza  e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme di cui
sopra, purche' vengano garantite condizioni strutturali  ed  igienico
sanitarie  considerate  sufficienti  in fase di accertamento da parte
dell'autorita' sanitaria.
  3. Le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di  almeno  un
locale  da bagno completo per ogni sei posti letto e stanze sistemate
con arredamento decoroso.
  4. La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono  soggette
alle  disposizioni  della  legge  30 aprile 1962, n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni.