Art. 7. Norme igienico-sanitarie 1. I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni; 2. Nella valutazione ditali requisiti, deve essere tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ruralita' degli edifici. Ai fini delle utilizzazione agrituristica e' consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purche' vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell'autorita' sanitaria. 3. Le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di almeno un locale da bagno completo per ogni sei posti letto e stanze sistemate con arredamento decoroso. 4. La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.